Fondo di garanzia Inps non subordinato alla previa escussione del coobbligato solidale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23685 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps per la corresponsione del Tfr, nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali tenuti, anche solo pro quota, per il medesimo debito. La legge n. 297 del 1982 prevede l’accesso diretto alla prestazione previdenziale, con la sola dilazione temporale di quindici giorni dal deposito dello stato passivo o dalla sentenza che decide l’opposizione, senza alcun beneficio d’ordine o di escussione. L’esistenza di un coobbligato solidale ex art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., in caso di scissione societaria, non preclude pertanto la tutela del Fondo. È superato l’inquadramento dell’obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà con il datore di lavoro, essendo l’equilibrio recuperato dal diritto di surroga dell’Istituto nel passivo fallimentare.
Il Fatto
I lavoratori avevano ottenuto dal Tribunale di Chieti la condanna dell’Inps, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento del Tfr maturato alle dipendenze di una società poi fallita. La Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato la decisione, accertando che la società datrice era subentrata, per effetto di scissione, in tutti i rapporti attivi e passivi della società originaria, con conseguente responsabilità per l’intero trattamento.
L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’esistenza di un coobbligato solidale ancora in bonis, individuato nella società madre, avrebbe dovuto indurre il lavoratore a rivolgersi a quest’ultima prima di accedere alla prestazione previdenziale. I lavoratori hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio riguarda la possibilità di chiedere al Fondo di garanzia il credito per Tfr ammesso al passivo della società scissa, divenuta insolvente, quando esista un condebitore solidale per il medesimo debito.
La Corte riconosce che l’avvenuta ammissione al passivo non preclude all’Inps di contestare la concreta operatività delle regole di intervento del Fondo. Osserva inoltre che, in caso di scissione, la responsabilità per i debiti della società scissa si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all’operazione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto.
Tale rilievo, tuttavia, non incide sull’accesso alla prestazione. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’intervento del Fondo non è subordinato alla previa escussione degli obbligati solidali, poiché la legge prevede un accesso diretto alla prestazione, con la sola dilazione temporale di quindici giorni dal deposito dello stato passivo o dalla decisione sull’opposizione.
Né la legge n. 297 del 1982 né il d.lgs. n. 80 del 1992 impongono la preventiva escussione dei coobbligati: la tutela apprestata è immediata e diretta, connessa alla cessazione del rapporto e all’insolvenza del datore. È superato l’inquadramento dell’obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà con il datore di lavoro, non essendo previsto alcun requisito ulteriore.
La necessità di contiguità temporale tra maturazione dei crediti e loro soddisfazione, data la natura retributiva degli stessi, osta a che, in mancanza di norma espressa, la prestazione sia dilazionata fino all’esercizio della pretesa verso altri condebitori. L’equilibrio è recuperato dal diritto di surroga dell’Istituto nel passivo fallimentare.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Istituto alle spese, distratte in favore del procuratore antistatario, e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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