Collegamento negoziale volontario tra mutuo di scopo e contratto di servizi (Cass. civ. Sez. II n. 677 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il collegamento negoziale volontario tra un contratto di finanziamento e il contratto di acquisto di beni o servizi presuppone la ricorrenza di due requisiti: quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, e quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di coordinare i singoli negozi per la realizzazione di un fine ulteriore. Il giudice di merito non può desumere il collegamento dalla sola destinazione della somma mutuata, ma deve verificare se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei negozi, interpretando le clausole contrattuali. L’interpretazione della volontà negoziale costituisce quaestio facti sindacabile in sede di legittimità quando non sia condotta nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto.
Il Fatto
Una società alberghiera stipulava con una società fornitrice un contratto di web marketing, il cui corrispettivo era pagato mediante un finanziamento concesso da un istituto in liquidazione. Dedotta la risoluzione del contratto di web marketing per grave inadempimento della fornitrice, la cliente domandava altresì la risoluzione del collegato contratto di finanziamento, con restituzione delle somme versate.
Il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di servizi e rigettava quella relativa al finanziamento. La Corte d’Appello, in parziale riforma, dichiarava risolto anche il contratto di finanziamento, qualificato come mutuo di scopo geneticamente e funzionalmente collegato al contratto di web marketing, condannando il finanziatore alla restituzione dell’importo corrisposto. Propone ricorso per cassazione la società finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la qualificazione della fattispecie. Poiché il mutuatario agiva per uno scopo legato alla propria attività imprenditoriale, resta esclusa la disciplina del credito al consumo e, segnatamente, il collegamento negoziale di fonte legale previsto dagli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nonché dal d.lgs. n. 206 del 2005. Si è dunque al cospetto di un’ipotesi di collegamento di tipo volontario, da desumere dalla volontà espressa dalle parti e dalla causa in concreto dei contratti interdipendenti.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che il collegamento negoziale in senso tecnico impone la considerazione unitaria della fattispecie e presuppone entrambi i requisiti. Il requisito oggettivo consiste nel nesso teleologico tra i negozi, volti a un assetto economico globale e unitario. Il requisito soggettivo consiste nel comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi, ma anche il loro coordinamento per un fine ulteriore, autonomo sul piano causale.
La Corte censura il percorso del giudice di appello. Questi, una volta esclusa l’applicabilità della disciplina consumeristica, ha ritenuto accertato il collegamento sulla sola destinazione della somma e sul conseguente nesso teleologico, senza un completo esame del testo negoziale. In particolare, è rimasto del tutto omesso l’esame dell’art. 17 delle condizioni generali di finanziamento, che escludeva l’opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative al rapporto di compravendita, incluse quelle sulla destinazione della somma.
Tale clausola, riversando sul solo cliente il rischio dell’inadempimento del fornitore, avrebbe potuto militare in senso contrario all’interdipendenza funzionale ravvisata dal giudice di merito. Era pertanto necessario vagliarne i limiti di validità ed efficacia, anche in relazione alla meritevolezza degli interessi tutelati e ai canoni di buona fede e correttezza, nonché agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., e all’eventuale sussistenza di un rapporto di esclusiva.
Ne deriva l’integrazione tanto del vizio di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale quanto di quello di omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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