Fondo garanzia PMI: surrogazione e insinuazione al passivo del fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 30641 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostegno pubblico erogato mediante concessione di garanzia pubblica da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’avvenuta escussione della garanzia da parte del creditore garantito determina la surrogazione del Fondo, ai sensi dell’art. 1203 cod. civ., nella posizione del garantito, con la nascita di un autonomo e distinto diritto, di natura privilegiata, volto a riacquisire le risorse pubbliche impiegate per il versamento della somma garantita alla banca finanziatrice. Il Fondo, avendo garantito il soggetto finanziatore e non il soggetto finanziato, non assume la posizione di coobbligato solidale ex artt. 1292 ss. cod. civ., con la conseguenza che non trova applicazione l’art. 61, comma 2, l. fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali. Il credito del Fondo, sorto al momento dell’escussione della garanzia e assistito da privilegio ex lege, può essere insinuato al passivo del fallimento del debitore inadempiente a prescindere dall’integrale soddisfazione del credito chirografario della banca garantita.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l’ammissione al passivo per la somma complessiva di € 57.415,56 con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998. Il credito azionato trovava titolo nella garanzia concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai finanziamenti erogati dalle banche alla società poi fallita.
Il tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che il credito delle banche garantite era stato estinto solo in parte e successivamente alla dichiarazione di fallimento, e che l’art. 61, comma 2, l. fall. presuppone, ai fini dell’insinuazione del coobbligato, l’integrale soddisfazione del creditore. Avverso il decreto l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il fallimento rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, assorbendo il secondo. Il decreto impugnato si pone in contrasto con il principio, più volte affermato, secondo cui l’escussione della garanzia pubblica da parte del creditore determina la surrogazione del Fondo nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto autonomo, di natura privilegiata, volto non al recupero del credito originato dal finanziamento ma a riacquisire le risorse pubbliche impiegate (Cass. n. 1005 del 2023; Cass. n. 6508 del 2020; Cass. n. 36495 del 2023; Cass. n. 9657 del 2024).
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 2, comma 100, lett. a), della l. n. 662/1996 ha previsto il finanziamento pubblico del Fondo; l’art. 2 del d.m. attività produttive del 20/6/2005 disciplina la garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, concessa nella misura variabile tra il 60% e l’80% di ciascuna operazione, prevedendo che il Fondo, nell’effettuare il pagamento, acquisisca il diritto di rivalersi sull’impresa inadempiente per le somme pagate; il d.lgs. n. 123/1998 riconosce ai crediti nascenti dai finanziamenti un privilegio preferito a ogni altro titolo di prelazione, salvo le eccezioni di legge, e ne prevede il recupero mediante iscrizione a ruolo.
Da tale assetto si evince che la garanzia è concessa alla banca in misura percentuale rispetto all’importo finanziato; che in caso di inadempimento il finanziatore può rivalersi sul Fondo; che il Fondo, pagando, acquisisce il diritto di rivalersi sull’impresa inadempiente in surroga ex art. 1203 cod. civ.; che i crediti del Fondo sono assistiti da privilegio sin dalla nascita (Cass. n. 33369 del 2023) e che il credito presuppone soltanto l’intervenuto pagamento nella percentuale prevista, non occorrendo un formale provvedimento di revoca del beneficio.
Il Fondo, non avendo garantito il soggetto finanziato ma il soggetto finanziatore, non assume la posizione di coobbligato solidale. Ne deriva che, per la natura pubblicistica del credito e l’autonomia del diritto sorto al momento dell’escussione, non trova applicazione l’art. 61, comma 2, l. fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali. Il Fondo, adempiendo per l’intero la propria obbligazione, realizza il presupposto per insinuare al passivo, in collocazione privilegiata, il credito verso il debitore inadempiente, a prescindere dall’integrale soddisfazione del credito chirografario della banca (Cass. n. 1453 del 2022). Il ricorso è quindi accolto e il decreto cassato con rinvio al tribunale di Busto Arsizio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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