Fatture per operazioni inesistenti: onere probatorio e consapevolezza del destinatario (Cass. civ. Sez. V n. 30644 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che ne contesti la legittimità ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, con elementi oggettivi e specifici ulteriori rispetto alla mera fittizietà del contraente. Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere probatorio dell’Amministrazione può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di idonea struttura organizzativa, mentre sul contribuente grava la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Il giudice di merito non può fondare il proprio convincimento su elementi meramente formali, quali la regolarità contabile o dei pagamenti.

Il Fatto

La vicenda origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un consorzio agricolo per IRES, IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2006. L’Ufficio contestava l’utilizzazione di fatture per operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti, emesse da una ditta fornitrice priva di struttura operativa adeguata.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione, rilevando l’assenza di prova certa dell’inesistenza delle operazioni e valorizzando la regolare annotazione e il pagamento tracciabile delle fatture. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, articolato in art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/1972. L’Amministrazione lamenta che il giudice di appello abbia ignorato gli elementi indiziari allegati e invertito l’onere della prova.

La Corte ricostruisce il riparto probatorio richiamando la propria giurisprudenza consolidata. Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, con indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto. Sul contribuente incombe la prova contraria dell’assenza di consapevolezza e dell’uso della diligenza massima esigibile. Non assumono rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita.

Per le operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere dell’Amministrazione può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di idonea struttura organizzativa. Spetta al contribuente, ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non bastando l’esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture. Una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede del contribuente.

La Corte rileva che il giudice di appello ha del tutto ignorato gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio, valorizzando invece elementi formali del tutto irrilevanti, quali l’esistenza delle fatture, il regolare pagamento e i controlli positivi del Ministero delle politiche agricole. Il rigetto dell’appello si fonda dunque su un criterio di giudizio contrario ai principi richiamati.

Gli errori di diritto comportano l’accoglimento del motivo. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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