Omessa pronuncia su distrazione spese corretta ex artt 287 e 288 cpc (Cass. civ. Sez. III n. 20261 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione è in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio della ragionevole durata del processo e garantisce al difensore distrattario la rapida acquisizione di un titolo esecutivo. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. La correzione va disposta con adeguata menzione della distrazione nella motivazione e nel dispositivo, senza luogo a provvedere sulle spese del relativo procedimento.
Il Fatto
Con una precedente sentenza la Corte aveva rigettato il ricorso proposto da due parti intimate avverso una decisione del giudice di merito, condannandole a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con liquidazione di importi per compensi ed esborsi.
Il controricorrente, unitamente al proprio difensore, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto in quella sentenza, deducendo che la Corte aveva omesso di provvedere sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., nonostante tale istanza fosse stata avanzata nel controricorso con la prescritta dichiarazione di anticipo.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio riguarda il rimedio esperibile quando il giudice di legittimità ometta di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore. Il ricorrente aveva correttamente formulato la richiesta nel controricorso, effettuando la dichiarazione di anticipo richiesta dalla legge, sicché la condanna alle spese avrebbe dovuto essere emessa con clausola di distrazione.
La Corte rileva che l’istanza non risulta affatto presa in considerazione nella decisione. Richiamando il proprio consolidato orientamento — Sezioni Unite n. 16037 del 2010, Sez. III n. 293 del 2011, Sez. VI n. 8578 del 2014, Sez. VI n. 12437 del 2017 — afferma che, in mancanza di un’espressa indicazione legislativa, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali e non i mezzi di impugnazione ordinari.
La ragione è che la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma. La procedura di correzione è coerente con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore. Il rimedio assicura inoltre il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.
Su queste basi il Collegio accoglie l’istanza e dispone la correzione della sentenza, con aggiunta delle parole relative alla distrazione sia nella motivazione sia nel dispositivo, con annotazione a cura della Cancelleria sull’originale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, secondo l’orientamento richiamato.
Nota della Redazione
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