Fondo di garanzia TFR: necessario l’accertamento giudiziale del credito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1864 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Allorché il lavoratore presenti all’INPS, gestore del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto, la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto e per il sorgere del connesso obbligo dell’Istituto. Tra i requisiti indefettibili vi è il preventivo accertamento giudiziale della sussistenza e della misura del credito, poiché su tale misura è modulata la prestazione previdenziale. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., e non più fallibile, l’accertamento può essere conseguito nei confronti dei soci, quali successori della società e dotati di legittimazione passiva, a prescindere dall’effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. L’accertamento del credito non può avvenire incidenter tantum nel giudizio promosso contro l’INPS.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Como l’accertamento del diritto alle prestazioni del Fondo di Garanzia, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982, per crediti di lavoro e TFR vantati verso una società di capitale poi cancellata dal registro delle imprese. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo equivalente all’infruttuosa esecuzione la dimostrazione dell’assenza di beni escutibili desunta dai bilanci della debitrice.

La Corte d’appello di Milano, in riforma, aveva rigettato la domanda per difetto di un preventivo accertamento giudiziale del credito, escludendo che tale accertamento potesse compiersi incidenter tantum nel giudizio contro l’INPS. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura delle prestazioni erogate dal Fondo, qualificate come previdenziali e non retributive, quali obbligazioni autonome rispetto a quelle del datore di lavoro, ancorché di misura coincidente per il TFR (Cass. nn. 1886 e 1887 del 2020). Il fatto costitutivo non è la cessazione del rapporto, ma il verificarsi dei presupposti dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982: l’insinuazione al passivo del fallimento, ovvero, per il datore non fallibile, il previo esperimento dell’esecuzione forzata con esito di insufficienza delle garanzie patrimoniali.

Da qui la regola: prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS (Cass. n. 19277 del 2018, Cass. n. 15384 del 2021, Cass. n. 12971 del 2014). L’accertamento giurisdizionale o la sua consacrazione in titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro costituiscono la modalità necessaria per individuare la misura dell’intervento solidaristico, essendo l’ente terzo rispetto al rapporto inter partes e modulata la sua obbligazione sui crediti maturati in costanza di rapporto (Cass. n. 34031 del 2022).

Non giova alla ricorrente l’aleatorietà delle azioni esecutive, che attiene a un posterius rispetto al requisito pregiudiziale del titolo, il quale contiene l’indispensabile accertamento del credito. La funzione legale di elemento costitutivo dell’accertamento giudiziale, nell’an e nel quantum, è affermata da Cass. n. 9284 del 2023 e risponde anche alla salvaguardia del diritto di surroga del Fondo.

Quanto all’estinzione della società debitrice, la Corte esclude che essa precluda la formazione del titolo: i soci succedono nei rapporti debitori non definiti all’esito della liquidazione e restano legittimati passivi, pur rispondendo intra vires. Il riparto fondato sul bilancio finale non è condizione della successione, che si verifica in ogni caso; l’eventuale infruttuosità dell’azione non incide sulla legittimazione passiva né esclude l’interesse ad agire del creditore, che permane quando occorra ottenere l’accertamento nel contraddittorio con il datore di lavoro (Cass., S.U., n. 6070 del 2013). Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese; resta assorbito il secondo motivo, sull’attribuzione di valore probatorio al CUD.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *