Differenze retributive per mansioni superiori nel pubblico impiego calcolate tra trattamenti iniziali (Cass. civ. Sez. Lav n. 10218 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, in caso di assegnazione nulla a mansioni superiori, attribuisce al lavoratore il diritto al pagamento della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, che deve essere quantificata con riferimento ai trattamenti economici iniziali previsti per le posizioni astrattamente considerate, e non tenendo conto delle progressioni economiche acquisite dal lavoratore nel livello di inquadramento inferiore. La differenza va calcolata al netto di tali progressioni economiche. È infondata l’eccezione di violazione del principio di parità retributiva, in quanto la situazione di chi svolge mansioni superiori per effetto di un inquadramento illegittimo non è equiparabile a quella del dipendente di prima assunzione, potendo il primo far valere l’anzianità e l’esperienza maturate nel profilo inferiore.
Il Fatto
Un lavoratore aveva convenuto in giudizio l’azienda sanitaria, ottenendo una sentenza di condanna generica al pagamento delle differenze retributive tra il livello di inquadramento posseduto e quello superiore corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. A seguito della condanna generica, il lavoratore aveva promosso giudizio monitorio, ottenendo un decreto ingiuntivo per la liquidazione del quantum. L’azienda si era opposta, sostenendo che la quantificazione non potesse avvenire sulla base dell’art. 28 del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999, ma dovesse trovare applicazione l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.
Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’Appello aveva confermato il provvedimento monitorio, ritenendo applicabile il criterio contrattuale. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dei principi in materia di giudicato e l’erronea applicazione dei criteri di quantificazione del differenziale retributivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a denunciare la violazione dei principi sul giudicato. Il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva affermato che il criterio di quantificazione fosse coperto da giudicato, ma aveva autonomamente ritenuto applicabile la norma contrattuale alla fattispecie. Nessuna violazione del giudicato è configurabile a fronte di un autonomo giudizio sulla norma applicabile.
Nel merito, la Corte ha affrontato la questione centrale relativa al criterio di quantificazione del differenziale retributivo. Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di esercizio di fatto di mansioni superiori, il calcolo andasse effettuato tenendo conto della fascia economica di appartenenza del lavoratore nel livello inferiore. La Suprema Corte ha dato continuità al principio affermato in precedenti pronunce, interpretando l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 nel senso di ritenere applicabile il trattamento previsto per l’assegnazione legittima a mansioni superiori.
La norma di cui al comma 5 disciplina l’ipotesi di assegnazione nulla, sancendo il diritto del lavoratore alla «differenza di trattamento economico con la qualifica superiore». Tale differenza deve essere intesa tra previsioni normative astratte e non tra quanto previsto per una qualifica e quanto concretamente percepito dal lavoratore. La disciplina contrattuale, che richiama le ipotesi di assegnazione legittima, completa la disciplina legale per la parte demandata alla contrattazione e il suo principio è mutuabile anche alle ipotesi di inquadramento illegittimo.
La Corte ha precisato che il riconoscimento del diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali non costituisce una ingiustificata locupletazione, giacché il pagamento aggiuntivo trova valida giustificazione nel riconoscimento del corretto e superiore inquadramento. Ha inoltre escluso la violazione del principio di parità retributiva, valorizzando la normativa contrattuale che garantisce la conservazione della posizione economica acquisita nel livello inferiore e rilevando la non equiparabilità tra il dipendente di prima assunzione e chi matura anzianità ed esperienza nel profilo inferiore. Il ricorso è stato rigettato.
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Nota della Redazione
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