Fondo di garanzia inaccessibile se il rapporto prosegue con il cessionario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4265 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Fondo di garanzia interviene, per le ultime tre mensilità di retribuzione e per il TFR, solo quando il datore di lavoro risulti insolvente o ammesso alle procedure concorsuali al momento della cessazione del rapporto. Nel trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ., ove il rapporto prosegua con il cessionario, il TFR non è esigibile e difetta il nesso tra insolvenza del cedente e inadempimento. Gli accordi sindacali derogatori della solidarietà, conclusi ai sensi dell’art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, sono res inter alios acta rispetto al rapporto previdenziale. Le quote di TFR non versate al fondo di previdenza complementare mantengono natura retributiva e il relativo debito è assunto dal cessionario.
Il Fatto
Alcuni lavoratori erano stati ceduti dalla Linkra s.r.l. e dalla Compel Electronics s.p.a. alla Cordon Electronics s.r.l. nell’ambito di un ambito trasferimento di rami d’azienda. Le società cedenti erano state assoggettate a amministrazione straordinaria; in sede ministeriale, ai sensi dell’art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, era stato sottoscritto un accordo sindacale che escludeva la responsabilità solidale del cessionario per i debiti maturati presso i cedenti.
I lavoratori, rimasti alle dipendenze della cessionaria, chiesero il pagamento al Fondo di garanzia delle somme a titolo di retribuzione e TFR, oltre alle quote non versate al fondo di previdenza complementare. Il tribunale aveva accolto le domande; la Corte d’Appello di Milano, riformando la decisione, le rigettò, escludendo il presupposto della cessazione del rapporto e riconoscendo natura contributiva, non retributiva, alle quote destinate al fondo. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi, scrutinati congiuntamente, investono la deroga all’art. 2112 cod. civ. e la pretesa esigibilità immediata del TFR alla data del trasferimento. La Corte li rigetta, in continuità con la coeva pronuncia sulla medesima udienza.
Il punto di partenza è la disciplina imperativa del Fondo. L’art. 2, legge n. 297/1982, attuativo della Direttiva 80/987/CEE, subordina l’intervento alla insolvenza del datore di lavoro che sia tale al momento della cessazione del rapporto. La finalità della direttiva è coprire i crediti maturati in un determinato periodo, non ogni inadempimento datoriale: ammettere il Fondo in una fattispecie di prosecuzione del rapporto con il cessionario svierebbe il patrimonio, in contrasto con l’art. 2, comma 8, legge n. 297/1982.
Quanto al TFR, il credito matura per accantonamenti annuali e diviene esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto. Se il rapporto prosegue, l’esigibilità non sussiste e difetta il presupposto della tutela. La definitività dello stato passivo consacra il credito del lavoratore ma non preclude all’INPS di contestare l’assenza degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale, autonoma rispetto al credito retributivo.
Gli accordi derogatori non incidono sul rapporto previdenziale. La Corte ribadisce che l’intervento del Fondo è adempimento di un’obbligazione pubblica e resta insensibile alle pattuizioni tra privati, res inter alios acta. L’art. 47, comma 5, legge n. 428/1990 opera sui rapporti civilistici tra lavoratore, cedente e cessionario, non sul rapporto assicurativo. Nemmeno l’art. 368, comma 4, lettera d), d.lgs. n. 14/2019, che ha introdotto in ipotesi circoscritte una immediata esigibilità del TFR verso il cedente, è applicabile ratione temporis.
Sulle quote di TFR destinate al fondo di previdenza complementare, il vincolo di destinazione si attua con il versamento. Se il datore non versa, il mandato si scioglie e il credito riacquista natura retributiva; nel debito subentra il cessionario ex art. 2112 cod. civ.. Manca, quindi, il presupposto della sottoposizione dell’attuale datore di lavoro alla procedura concorsuale. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.