Inammissibile il ricorso fondato su vizio di motivazione per questioni di diritto (Cass. civ. Sez. V n. 6710 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, attiene esclusivamente a una quaestio facti. Non costituiscono «fatti», ai fini della norma, gli elementi istruttori, le argomentazioni difensive, le domande e le eccezioni formulate nel merito, né i motivi di appello. Ne deriva l’inammissibilità della censura che estenda il paradigma normativo alla denunciata mancata disamina di questioni e temi di diritto.

Il Fatto

La società contribuente, proprietaria di un ingente patrimonio comprendente un ramo d’azienda destinato alla ristorazione concesso in affitto a terzi, riceveva un avviso di accertamento con cui la Direzione Provinciale riteneva la stessa non operativa per l’anno d’imposta 2007, determinando presuntivamente il reddito complessivo netto e il valore della produzione netta ai fini IRES e IRAP secondo i parametri dell’art. 30, commi 3 e 3-bis, della L. n. 724 del 1994.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo. La decisione era poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, che in accoglimento dell’appello erariale respingeva l’originario ricorso. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, entrambi dedotti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte disattende l’istanza di interruzione del processo avanzata dal difensore della ricorrente a seguito dell’intervenuto fallimento. L’istituto degli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ. non trova applicazione nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio: l’apertura del fallimento non ne determina l’interruzione, come precisato da consolidata giurisprudenza richiamata dalla stessa ordinanza.

Nel merito, i due motivi vengono esaminati congiuntamente perché accomunati dalla prospettazione del medesimo vizio. Essi denunciano l’omesso esame di due fatti che la ricorrente assume decisivi: l’eccezione di inapplicabilità retroattiva delle modifiche all’art. 30 della L. n. 724 del 1994 recate dal D.L. n. 223 del 2006 rispetto ai contratti stipulati anteriormente alla novella, e l’esistenza di oggettive situazioni straordinarie che avrebbero impedito il conseguimento dei ricavi minimi.

La Corte ricostruisce il perimetro del vizio sulla scia di Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il nuovo art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. introduce un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione fra le parti e dotato di carattere decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione processuale e la sua decisività.

Il punto centrale è che tale vizio può riguardare solo una quaestio facti e non una quaestio iuris. Non sono «fatti» gli elementi istruttori, le argomentazioni difensive, le domande e le eccezioni di merito, né i motivi di appello. La valutazione degli elementi probatori e la confutazione delle argomentazioni delle parti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.

Nel caso concreto la doglianza non investe fatti storici, ma la mancata disamina di una questione giuridica e di dati probatori. Si tratta quindi di temi di diritto che non possono essere considerati «fatti». Inoltre la ricorrente non indica i passaggi motivazionali dai quali emergerebbe l’applicazione del testo novellato dell’art. 30 alla fattispecie. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e attestazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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