Bonus quantitativi IVA e note di credito: regime degli sconti contrattuali (Cass. civ. Sez. V n. 5675 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, in applicazione del principio di neutralità dell’imposta armonizzata, ai cd. bonus quantitativi, consistenti in assegnazioni corrisposte in relazione ad attività proprie del cliente/cessionario e incidenti sul volume d’affari del fornitore/concedente, trova applicazione il regime fiscale riservato agli abbuoni o sconti previsti contrattualmente di cui all’art. 26, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ne consegue l’obbligo, per entrambe le parti dell’operazione, di annotare la variazione mediante nota di credito recante l’indicazione dell’importo corrispondente alla riduzione di prezzo e la liquidazione dell’imposta con la medesima aliquota della fattura originaria, restando esclusa la tesi secondo cui per tali bonus non vada emessa alcuna nota di credito gravata da IVA. La motivazione apparente, graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, integra error in procedendo e determina la nullità della sentenza.
Il Fatto
Una società esercente commercio di autoveicoli riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, all’esito di un p.v.c., recuperava a imposizione, per l’anno d’imposta 2004, ricavi omessi per vendita sottocosto dell’usato e per costi di manodopera superiori ai ricavi, costi indeducibili per provvigioni a terzi e un maggior valore della produzione. Contestava inoltre l’omessa esposizione dell’IVA sulle note di credito emesse dalla casa madre, qualificate come sconti concessi per il raggiungimento di obiettivi di vendita.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, accoglieva parzialmente l’appello della contribuente e rigettava quello incidentale dell’Ufficio, riconoscendo legittimi solo i rilievi per costi indeducibili, maggiore IVA e maggiore IRAP. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi; la contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Respinta l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, la Corte accoglie parzialmente il primo motivo. La motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Nel caso, l’ellittica argomentazione della CTR è idonea quanto alla vendita sottocosto dell’usato, ma resta apparente in ordine alla ripresa per costi di manodopera, che esigeva uno specifico argomentare sui singoli costi contestati.
Il secondo motivo è infondato. In tema di deducibilità dei costi, la inerenza va intesa come necessità di riferire i costi all’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di quelli collocati in una sfera estranea; la prova è a carico del contribuente. La CTR ha compiuto un accertamento di fatto preciso su esistenza, certezza e inerenza delle provvigioni a terzi, non sindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo è inammissibile, perché cumula la censura di due distinte rationes decidendi e di tre riprese in un unico mezzo onnicomprensivo, mentre il giudizio di cassazione è a critica vincolata. Il quarto motivo è fondato. Distinte le tre tipologie di bonus IVA — quantitativi, qualitativi e misti — la Corte rileva che la CTR ha accertato trattarsi di sconti per obiettivi di vendita, riconducibili ai bonus quantitativi.
Il regime applicabile rispetta il principio di neutralità: il diritto alla detrazione presuppone l’effettiva debenza dell’imposta, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE. L’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 impone l’annotazione della variazione mediante nota di credito, con la medesima aliquota della fattura originaria. Erra dunque la CTR nel negare l’obbligo di emissione della nota di credito: la sentenza è cassata con rinvio, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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