Fondo sanitario e ARPA: illegittimo il finanziamento indistinto (Corte cost. n. 150/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Umbria che finanziava l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente con una quota del Fondo sanitario regionale, senza distinguere le attivita’ sanitarie da quelle che sanitarie non sono. Si tratta dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 9 del 1998, nel testo precedente alle modifiche del 2024. E’ stato dichiarato illegittimo anche l’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2022, il bilancio di previsione, nella parte in cui ha confermato l’applicazione di quella norma anche per l’anno 2023.
Le norme in gioco. Il decreto legislativo n. 118 del 2011 impone alle Regioni di tenere separati, dentro il bilancio, i soldi che entrano e che escono per il servizio sanitario regionale. E’ il cosiddetto perimetro sanitario. Servono capitoli di bilancio distinti, cosi’ da vedere subito quante risorse sono destinate ai livelli essenziali di assistenza, cioe’ alle prestazioni sanitarie che devono essere garantite a tutti. Questa regola rientra nell’armonizzazione dei bilanci pubblici, materia che la Costituzione riserva allo Stato con l’articolo 117, secondo comma, lettera e).
Il caso. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, stava esaminando il rendiconto della Regione per l’anno 2023. Si tratta del giudizio di parificazione, cioe’ il controllo con cui si verifica se i conti regionali sono regolari. Dai controlli e’ emerso che la Regione aveva trasferito all’ARPA 14.213.516,19 euro presi dal Fondo sanitario regionale. Quel denaro serviva a coprire in generale il funzionamento dell’Agenzia, senza indicare quali attivita’ fossero collegate alle prestazioni sanitarie. La Regione aveva sostenuto che i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali coincidono in sostanza con i livelli essenziali di assistenza sanitaria, ma la sezione di controllo non ha ritenuto convincente questa spiegazione.
Il dubbio sollevato. La Corte dei conti ha chiesto alla Corte costituzionale di valutare quelle norme. Il ragionamento: la legge regionale del 1998 non prevede alcun collegamento tra il trasferimento di risorse sanitarie all’ARPA e l’erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali. Cosi’ facendo si romperebbe il perimetro sanitario e si renderebbero opachi i conti. Erano richiamati anche gli articoli 32, 81, 97 e 119 della Costituzione, sulla tutela della salute e sull’equilibrio dei bilanci.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha richiamato quanto gia’ deciso con la sentenza n. 1 del 2024, che riguardava una norma analoga della Regione Siciliana. Il principio e’ lo stesso: le risorse del Fondo sanitario possono coprire solo le prestazioni sanitarie e vanno individuate con precisione. Se una legge assegna denaro sanitario a un ente in modo indiscriminato, senza separare le attivita’ sanitarie da quelle di altra natura, viola la disciplina statale sul perimetro sanitario. La Corte ha rilevato che la norma umbra faceva esattamente questo: aveva creato un capitolo di spesa alimentato solo da una quota del Fondo sanitario regionale, destinato genericamente agli oneri dell’intera legge sull’Agenzia. Il fatto che all’ARPA siano affidati anche compiti che toccano la salute non basta a giustificare la mancata separazione contabile. Le altre questioni sono rimaste assorbite, cioe’ la Corte non le ha esaminate perche’ la prima era gia’ sufficiente. E’ stato invece dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, che non era parte del giudizio davanti alla sezione di controllo.
Cosa cambia in pratica. Le due norme regionali non possono piu’ essere applicate. Il giudizio di parificazione sul rendiconto 2023 prosegue senza quel fondamento normativo. La decisione non riguarda il testo attuale dell’articolo 16, che dal 2024 lega il finanziamento dell’Agenzia alle attivita’ riconducibili ai livelli essenziali di assistenza. Per il cittadino il punto e’ il seguente: i soldi destinati alla sanita’ devono restare individuabili nel bilancio regionale e non possono essere spostati in modo indistinto verso altre finalita’.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/150