Integrazione al minimo anche per l’assegno di invalidita’ (Corte cost. n. 94/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui nega l’integrazione al minimo anche all’assegno ordinario di invalidita’ liquidato interamente con il sistema contributivo. Quella regola vietava l’integrazione a tutte le pensioni calcolate solo sui contributi versati: ora l’assegno di invalidita’ ne resta fuori.
Di che prestazione si parla. L’assegno ordinario di invalidita’ e’ disciplinato dalla legge n. 222 del 1984. Spetta al lavoratore la cui capacita’ di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo per infermita’ o difetto fisico o mentale. Servono cinque anni di contributi, di cui tre nei cinque anni precedenti la domanda. Se l’assegno risulta inferiore al trattamento minimo, la stessa legge prevede che sia integrato, purche’ il titolare resti sotto certi limiti di reddito.
Il caso. Un lavoratore riceveva dal novembre 2013 un assegno ordinario di invalidita’ calcolato solo con il sistema contributivo, perche’ aveva iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995. Secondo i dati depositati dall’INPS l’importo era di 112,69 euro al mese. Aveva chiesto l’integrazione al minimo: negata in primo grado, riconosciuta dalla Corte d’appello di Firenze, contestata dall’INPS in Cassazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il testo della norma del 1995 troppo chiaro per essere letto in modo diverso e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Il dubbio sollevato. Per la Cassazione era irragionevole far dipendere l’integrazione dal sistema di calcolo, dato che il bisogno da coprire e’ lo stesso e che il metodo contributivo e’ tendenzialmente meno favorevole. Per le pensioni di vecchiaia, osservava, la riforma del 1995 aveva bilanciato la perdita dell’integrazione riducendo a cinque anni i contributi necessari; per l’assegno di invalidita’ nulla di simile. L’INPS e l’Avvocatura dello Stato replicavano che l’integrazione al minimo e’ estranea alla logica contributiva, che lega la pensione ai contributi versati, e che chi ha un assegno basso puo’ contare su altre prestazioni assistenziali.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha accolto la questione per violazione dell’art. 3 della Costituzione. Ha osservato che l’assegno di invalidita’ ha sempre avuto regole proprie, piu’ favorevoli, perche’ risponde a un bisogno particolare: chi lo chiede ha gia’ perso gran parte della capacita’ di lavorare. Ha poi rilevato che il costo di questa specifica integrazione era gia’ prima della riforma, ed e’ rimasto, interamente a carico della fiscalita’ generale e non della gestione che paga l’assegno: il passaggio al contributivo non incide quindi sui conti previdenziali. La Corte ha inoltre notato che l’assegno sociale, indicato come rete di protezione alternativa, si ottiene solo dopo i sessantasette anni: un lavoratore diventato invalido in eta’ attiva, senza i requisiti per l’invalidita’ civile o per altri sostegni, puo’ restare a lungo senza alcun aiuto ulteriore. Infine ha spiegato che il divieto del 1995 riflette un giudizio negativo verso chi lascia il lavoro in anticipo pur potendo ancora lavorare, ragione che non vale per chi ha perso la capacita’ lavorativa e proprio per questo non riesce ad accumulare contributi.
Da quando vale. Gli effetti della sentenza decorrono solo dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’INPS aveva mostrato che una decisione retroattiva avrebbe prodotto un onere immediato e rilevante per la finanza pubblica. Non sono quindi dovute somme per il passato.
Cosa cambia in pratica. Chi percepisce un assegno ordinario di invalidita’ calcolato interamente con il sistema contributivo puo’ ottenere l’integrazione al minimo, alle condizioni previste dalla legge del 1984: importo inferiore al trattamento minimo e redditi entro i limiti. Se il titolare continua a lavorare, l’assegno subisce la riduzione prevista dalla legge del 1995, che colpisce anche la parte riconosciuta come integrazione. Al compimento dell’eta’ pensionabile l’assegno diventa pensione di vecchiaia, che non puo’ comunque essere inferiore all’assegno goduto fino a quel momento. La Corte ha precisato che il legislatore resta libero di riordinare la materia, purche’ assicuri una tutela effettiva.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/94