Psicologi: illegittima la radiazione automatica dall’albo (Corte cost. n. 153/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 26, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina la professione di psicologo. Quella norma imponeva la radiazione dall’albo in modo automatico, come conseguenza diretta di una condanna penale definitiva. L’illegittimita’ riguarda l’intero comma.
Che cosa prevedeva la norma. Il testo stabiliva che la radiazione fosse pronunciata di diritto quando lo psicologo iscritto all’albo era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a una pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo. L’organo disciplinare non doveva valutare nulla: verificata la condanna, doveva cancellare l’iscritto dall’albo.
Il caso. Un professionista iscritto all’albo degli psicologi era stato condannato in via definitiva a due anni di reclusione per reati previsti dalla legge fallimentare. Il Consiglio dell’Ordine degli psicologi del Lazio gli ha applicato la radiazione. Non ha scelto tra piu’ sanzioni possibili e non ha valutato la gravita’ concreta del fatto: ha applicato l’automatismo previsto dalla legge. Il professionista ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale ordinario di Roma.
Il dubbio sollevato. Nel giudizio davanti al Tribunale di Roma sia il ricorrente sia l’Ordine hanno sostenuto che quella norma fosse incostituzionale. Il Tribunale ha condiviso il dubbio e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, indicando come parametro l’articolo 3 della Costituzione. Il punto era duplice: la sanzione fissa non tiene conto della diversa gravita’ dei comportamenti, e l’organo disciplinare viene privato di ogni margine di apprezzamento.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha richiamato una linea di decisioni consolidata, che parte dalla sentenza n. 971 del 1988 e arriva alla sentenza n. 51 del 2024. In quelle pronunce erano gia’ state cancellate norme che prevedevano la destituzione automatica del dipendente pubblico o la cancellazione automatica di professionisti dagli albi dopo una condanna penale. Due sono i principi applicati. Il primo e’ la proporzionalita’: una sanzione fissa e’ ammissibile solo se non risulta manifestamente sproporzionata rispetto all’intera gamma dei comportamenti che rientrano nella previsione astratta. Qui la previsione copriva ogni reato non colposo punito con almeno due anni di pena detentiva, una categoria troppo ampia e disomogenea perche’ la sanzione piu’ grave possa considerarsi sempre adeguata. Il secondo principio riguarda l’autonomia della valutazione disciplinare: il giudizio dell’organo professionale non puo’ essere sostituito in blocco da quello del giudice penale. L’organo disciplinare deve valutare non la gravita’ generica del reato, ma se quel reato dimostri che il professionista non e’ piu’ idoneo a esercitare. L’automatismo eliminava questa valutazione e riduceva anche le possibilita’ di difesa dell’interessato. La Corte ha escluso che si possa presumere in modo assoluto l’inidoneita’ o l’indegnita’ del condannato in tutti i casi coperti dalla norma. Ha inoltre rilevato una disparita’ di trattamento: gli psicologi restavano soggetti a un automatismo gia’ rimosso per i dipendenti pubblici e per altri professionisti, come i notai, i commercialisti e i periti commerciali, senza che il loro status giustificasse un trattamento peggiore.
Cosa cambia in pratica. La radiazione automatica non esiste piu’. Dopo l’annullamento del comma 3 torna ad applicarsi la disciplina generale contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 26, che elenca le sanzioni disciplinari. Il Consiglio dell’Ordine conserva il potere di sanzionare lo psicologo condannato e puo’ ancora arrivare alla radiazione, ma deve scegliere la sanzione caso per caso. Deve cioe’ verificare se il reato commesso dimostri una inidoneita’ radicale a continuare la professione, e motivare la propria decisione. Per il professionista questo significa che la condanna penale non produce piu’ da sola la perdita del titolo di esercitare: apre un procedimento disciplinare nel quale puo’ difendersi e nel quale la sanzione va commisurata al fatto concreto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/153
Nota della Redazione
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