Fornitura continuativa di droga e partecipazione all’associazione (Cass. pen. Sez. VI n. 2845 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il rapporto di fornitura continuativa di droga si converte in partecipazione associativa solo quando risultino indici sintomatici dell’affectio societatis. Occorre, in particolare, che il contributo del fornitore presenti carattere di stabilità e continuità, che le modalità dell’approvvigionamento, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del contraente per il sodalizio rivelino l’inserimento stabile nell’organizzazione. È necessaria la coscienza e volontà di far parte dell’associazione e di contribuire al perseguimento del fine comune. La mera reiterazione della cessione, priva degli indici indicati, non integra il salto di qualità dal rapporto sinallagmatico alla partecipazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, ha confermato la custodia in carcere applicata in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché per i reati fine indicati nell’imputazione provvisoria.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria. Sostiene che gli elementi a suo carico delineano un rapporto bilaterale con un unico soggetto, limitato alla cessione di modeste quantità di stupefacente, e contesta la mancata risposta ai rilievi difensivi sulla insussistenza degli indicatori della partecipazione associativa.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo e richiama la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è configurabile anche in presenza di un rapporto continuativo di fornitura in cui le parti perseguano propri interessi di profitto, non essendo ostative né la diversità degli scopi personali né l’eventuale contrasto di interessi economici (richiamate Sez. 6 n. 3509 del 2012 e Sez. 5 n. 1291 del 1997).

Ciò che determina il salto di qualità del rapporto, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è la presenza di specifici elementi fattuali sintomatici dell’affectio societatis: la durata dell’accordo criminoso, le modalità dell’approvvigionamento continuativo, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del contraente per il sodalizio (Sez. 6 n. 51500 del 2018; Sez. 3 n. 21755 del 2014). Non basta la mera reiterazione della fornitura: occorre che questa assuma connotazioni tali che la sua interruzione comporti, secondo un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio. Il rapporto non deve essere connotato da esclusività (Sez. 6 n. 566 del 2016).

Sul piano soggettivo, è necessario che l’acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere e cedere le sostanze con continuità tale da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, integrandolo nella complessiva struttura organizzativa. Solo a tali condizioni il singolo atto di esecuzione del rapporto sinallagmatico può essere sussunto in un rapporto societario, quale elemento costitutivo dell’organizzazione, configurandosi come una sorta di «ramo di azienda» che concorre stabilmente al progetto criminoso.

L’ordinanza impugnata si è disallineata da tali coordinate, desumendo la gravità indiziaria da un sillogismo per cui ogni fornitura avvenuta nell’area di operatività del sodalizio comporterebbe automaticamente l’assunzione del ruolo di partecipe. Il Tribunale ha trascurato di valutare la durata del rapporto, il quantitativo modesto delle cessioni e la rilevanza economica delle transazioni. Gli ulteriori elementi valorizzati, come la conoscenza delle basi operative e la comprensione del linguaggio criptico, sono apparsi compatibili con la mera sinallagmaticità del rapporto e non decisivi nel giudizio cautelare.

L’accoglimento del primo motivo assorbe le altre censure, da rivalutare in sede di rinvio. La Corte dispone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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