Critica a una sola ratio decidendi rende inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 2 n. 16102 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di inutilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero, l’eventuale attività di esame e studio svolta dall’ausiliario oltre il termine di durata delle indagini preliminari sul materiale tempestivamente acquisito non osta alla utilizzazione dei risultati a seguito dell’esame dello stesso ausiliario effettuato nel contraddittorio delle parti. È altresì inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che critichi una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, quando queste siano autonome ed autosufficienti, ovvero che eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”. La sospensione del corso della prescrizione per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze opera indipendentemente dalla contemporanea assenza dei testimoni, atteso che l’astensione determina l’arresto dell’udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali.
Il Fatto
Con sentenza del 04/07/2025, la Corte di appello di Napoli confermava la condanna dell’imputato per il reato di usura continuata, aggravata dallo stato di bisogno della vittima e dallo svolgimento di attività imprenditoriale da parte della persona offesa. Il Tribunale di Avellino, dichiarati prescritti i reati commessi fino al 2005, aveva inflitto la pena di anni tre di reclusione ed euro 7.000 di multa, disponendo la confisca di una somma e la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili. L’imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione articolato in dodici motivi, deducendo plurime nullità processuali e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, alla configurabilità delle aggravanti e alla quantificazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha affrontato compiutamente tutti i motivi di ricorso, disattendendo le doglianze difensive. In relazione alla lamentata violazione dell’art. 548 cod. proc. pen. per l’omessa notifica dell’estratto contumaciale, la Corte ha precisato che la nullità è sanata ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. quando l’imputato, come nel caso di specie, si sia comunque avvalso del diritto di impugnazione a mezzo di procuratore speciale munito di procura ad impugnare.
Con riguardo al motivo concernente l’inutilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero e della conseguente deposizione del consulente, la Suprema Corte ha enunciato un principio dirimente: la consulenza tecnica costituisce un atto delle indagini preliminari che, ove non tempestivamente eccepita la sua invalidità in udienza preliminare, non preclude l’escussione dibattimentale del consulente. Tale deposizione è legittimamente utilizzabile in quanto resa nel contraddittorio tra le parti, a prescindere dall’eventuale inutilizzabilità dell’atto di indagine cui si riferisce. La Corte ha inoltre rimarcato l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità, non avendo la difesa criticato entrambe le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, e per non aver dimostrato l’incidenza della prova asseritamente viziata sull’esito del processo (cosiddetta prova di resistenza).
In ordine alla dedotta maturazione della prescrizione del reato anteriormente alla sentenza di appello, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile in quanto prospettato per la prima volta in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la questione richiederebbe accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di cassazione, atteso che il ricorrente indicava una data di decorrenza del termine diversa da quella risultante dal capo d’imputazione. Quanto alle eccezioni concernenti le sospensioni del termine per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze, la Corte ha ribadito che tale sospensione opera indipendentemente dall’assenza dei testimoni nelle medesime udienze.
La Corte ha infine disatteso i motivi concernenti la valutazione dell’attendibilità della persona offesa, la sussistenza dell’aggravante dello stato di bisogno e la congruità della pena. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa in favore delle parti civili.
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Nota della Redazione
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