Frode carosello Iva indizi Fisco e buona fede cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 5040 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione Iva per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti la fittizietà del fornitore ha l’onere di provare, anche solo in via presuntiva, la sostanziale inesistenza del contraente e la consapevolezza del cessionario di inserirsi in un’evasione dell’imposta. La prova può essere raggiunta mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, non essendo richiesta la certezza di ogni singolo dettaglio. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria della buona fede, avendo adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Non assumono rilievo la regolarità formale della contabilità, l’effettività dei pagamenti tracciati o la mancanza di vantaggi dalla rivendita.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’Iva sugli acquisti effettuati da una società nel 2012, ritenendo le operazioni soggettivamente inesistenti in quanto inserite in una frode carosello con un fornitore qualificato come missing trader. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il Fisco non avesse fornito prova sufficiente della consapevole partecipazione della società all’evasione e che la contribuente avesse invece dimostrato la propria buona fede.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle norme sull’onere della prova in materia di Iva e il contrasto con la giurisprudenza di legittimità. La società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente, verificando il rispetto del principio di autosufficienza e dell’onere di produzione ex art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22726 del 2011. Il motivo è poi ritenuto ammissibile e fondato.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche in via indiziaria, non solo l’alterità soggettiva dell’imputazione, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale. Tale prova può essere raggiunta mediante presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973. Il diniego della detrazione costituisce eccezione al principio di neutralità dell’Iva.
Nel caso concreto, il giudice di merito ha indebitamente trascurato gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, desunti dal processo verbale di constatazione: l’inesistenza della precedente sede legale del fornitore, la coincidenza della sede con quella di altra società, l’assenza di locali destinati all’attività, la mancata tenuta delle scritture contabili. Tali circostanze, valutate singolarmente e nel loro complesso, integrano una presunzione semplice di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente inversione dell’onere della prova.
La Corte censura inoltre il percorso logico della Commissione regionale, che ha considerato irrilevante la circostanza dei rapporti intrattenuti solo per via telematica e telefonica e ha escluso valore al coinvolgimento della contribuente in altra vicenda di frode. La sentenza impugnata ha inoltre valorizzato elementi non concludenti, come la regolarità formale delle fatture, i pagamenti tracciati, la consegna della merce tramite vettore e l’iscrizione camerale, che non valgono a dimostrare la buona fede. Soccorre il principio per cui la produzione della fattura non è sufficiente a provare l’effettività dell’operazione.
La Corte richiama infine la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, secondo cui il beneficio della detrazione può essere negato solo se, all’esito di una valutazione globale, sia dimostrato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione, con mezzi che non siano semplici supposizioni. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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