Sanzione per omessa segnalazione di operazioni sospette e legge più favorevole (Cass. civ. Sez. II n. 21112 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzione amministrativa per omessa segnalazione di operazioni sospette, il giudice di rinvio che ridetermini la sanzione ex art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 231 del 2007 deve muovere dall’esatto ammontare delle operazioni effettivamente contestate. Un errore sulla base di calcolo, che assuma un valore pressoché doppio rispetto a quello indicato nell’ingiunzione, vizia la valutazione di gravità del fatto e impone nuova pronuncia. L’applicazione della legge più favorevole al destinatario della sanzione, ai sensi dell’art. 69, primo comma, d.lgs. n. 231 del 2007, deve riflettersi coerentemente sulla quantificazione finale, non potendo la misura liquidata risultare più gravosa di quella che sarebbe derivata dalla previgente disciplina.
Il Fatto
Il ricorrente, quale responsabile di un’agenzia bancaria, era stato destinatario di un decreto di ingiunzione emesso dal Ministero per il pagamento di una sanzione amministrativa a titolo di violazione dell’art. 3, legge n. 197 del 1991, per aver omesso di segnalare operazioni sospette compiute da un cliente su un conto corrente.
Il Tribunale aveva annullato il decreto per tardività della notifica; la Corte di appello, in accoglimento dell’impugnazione del Ministero, aveva condannato il ricorrente alle spese. Proposto ricorso per cassazione, la Corte aveva accolto un motivo relativo alla corretta applicazione della disciplina più favorevole, con conseguente giudizio di rinvio. La Corte di appello di Ancona, in diversa sede, ha ridotto la somma ingiunta a 120.000,00 euro. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto nuovo ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 231 del 2007 e il travisamento del principio di diritto già affermato.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti fondati. Il ricorrente censurava la rideterminazione della sanzione in 120.000,00 euro, contestando la qualificazione della fattispecie come violazione “qualificata” ai sensi del secondo comma dell’art. 58 e lamentando l’omesso riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzavano la vicenda.
Il punto decisivo, per la Corte, attiene all’errore sulla base di calcolo. La pronuncia impugnata aveva valutato le operazioni sospette in misura doppia rispetto a quelle riportate nell’ingiunzione: il Ministero, al momento dell’irrogazione, aveva rideterminato l’ammontare in euro 1.727.577,09, mentre il verbale di segnalazione indicava operazioni per euro 3.712.626,82. La Corte di appello, rifacendosi alla cifra superiore, era giunta a quantificare la sanzione in euro 120.000,00 muovendo da una base inesatta.
La Corte ha richiamato il principio già affermato con l’ordinanza di rinvio, secondo cui il giudice del merito aveva omesso di applicare la legge più favorevole al destinatario della sanzione, come imposto dall’art. 69, primo comma, d.lgs. n. 231 del 2007. La pronuncia impugnata non ha considerato adeguatamente i criteri di quantificazione, alla luce delle deduzioni dei motivi di ricorso che richiamavano puntualmente i parametri trascurati.
La Corte ha inoltre chiarito che la sanzione non eccede i massimi edittali previsti dal d.lgs. n. 231 del 2007 (richiamando Sez. II n. 4844 del 2021 e Sez. V n. 9255 del 2013), ma ha osservato che, ove l’entità delle operazioni fosse stata correttamente valutata, le conclusioni potevano essere diverse, trattandosi di uno scarto del 50% e di circa tre miliardi e mezzo di lire. Si impone, pertanto, un nuovo esame.
Il ricorso è stato accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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