Furto in rassegna procedibile a querela anche per fatti anteriori (Cass. pen. Sez. III n. 30100 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di procedibilità a querela del furto in rassegna, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, si applica anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia. La querela ha natura mista, sostanziale e processuale, e incide sulla punibilità: il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità è quindi governato dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. Ne consegue che la novella di favore retroagisce e il giudice deve verificare la sussistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, anche per i reati anteriori. In difetto di querela nei termini, la sentenza va annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio su annullamento della Cass. pen. Sez. IV n. 21702 del 2023, in parziale riforma della sentenza del tribunale aveva riqualificato il fatto come furto aggravato dall’art. 625 n. 2 cod. pen. e rideterminato la pena.

Le imputate ricorrono per la mancanza della condizione di procedibilità: dopo il d.lgs. n. 150 del 2022 il furto in rassegna è punibile a querela, ma la persona offesa aveva presentato solo una denuncia, priva di volontà punitiva, e nessuna querela era pervenuta nel termine trimestrale fissato dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nuova formulazione dell’art. 624, ultimo comma, cod. pen., che prevede la punibilità a querela della persona offesa. La circostanza aggravante del mezzo fraudolento, residuata in appello, non rientra nell’elencazione dei casi di procedibilità d’ufficio: l’incidenza della riforma sul processo è quindi indubbia.

Il secondo passaggio riguarda l’efficacia nel tempo. In assenza di una disciplina transitoria nella riforma Cartabia, il Collegio mutua il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in occasione di precedenti modifiche del regime di procedibilità. Data la natura mista della querela e la sua incidenza sulla punibilità, il rapporto tra leggi successive è governato dall’art. 2, quarto comma, cod. pen.

Il principio trova sostegno in Sez. II n. 40399 del 2008, secondo cui la condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, va verificata anche per i reati anteriori alla modifica. In senso analogo, ma opposto quanto agli effetti, la giurisprudenza che esclude la retroattività quando il regime diviene più severo: Sez. V n. 44390 del 2015 in tema di irrevocabilità della querela per stalking e Sez. III n. 2733 del 1997 in tema di violenza sessuale. Il principio è richiamato anche da Sez. Un. n. 40150 del 2018.

La novella del d.lgs. n. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, si applica dunque anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Verificata l’assenza di una valida condizione di procedibilità — la denuncia non manifesta volontà punitiva e nessuna querela è pervenuta nel termine trimestrale — la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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