La simulazione dell’INPS non basta per la condanna per reddito di cittadinanza (Cass. pen. Sez. 3 n. 6863 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, la condanna per l’omessa indicazione di redditi nella Dichiarazione Sostitutiva Unica richiede l’accertamento che, considerati quei redditi, il nucleo familiare superi la soglia massima prevista per l’accesso al beneficio. Il giudice di merito non può limitarsi ad affermare l’esistenza di un diritto a una somma minore, ma deve verificare le modalità di calcolo del reddito familiare complessivo e la sussistenza dei requisiti.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo confermava la condanna della ricorrente per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, per aver omesso di indicare, nelle DSU a supporto delle istanze di concessione del reddito di cittadinanza per gli anni 2020 e 2021, i redditi percepiti in nero da un componente del nucleo familiare. La Corte territoriale concedeva la non menzione della condanna ma negava le attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la ricorrente, deducendo l’insussistenza del delitto per la mancata incidenza del reddito non dichiarato sul requisito della soglia massima di reddito familiare e la mancata valutazione di tale doglianza da parte del giudice d’appello. Con un secondo motivo lamentava la violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato sull’assenza di una condotta riparativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa alla motivazione apparente della sentenza impugnata. La ricorrente aveva formulato un motivo di appello articolato, volto a contestare la sussistenza dei requisiti reddituali e sviluppando dettagliati calcoli sul reddito complessivo e sui parametri normativi. La Corte territoriale, invece, non aveva risposto a tali doglianze, limitandosi a riportare gli importi delle somme percepite e di quelle che sarebbero state dovute, senza alcuna verifica sulla soglia massima del reddito familiare.
La Corte di legittimità rileva che gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, basati su una comunicazione dell’INPS che escludeva la possibilità di un calcolo manuale, si traducono in una mera simulazione dell’incidenza del reddito non dichiarato. Tale simulazione non è idonea a fondare il decisum, difettando dei caratteri della certezza. La Corte sottolinea che il giudice d’appello avrebbe dovuto operare una verifica compiuta sul superamento del limite massimo di reddito per l’accesso al beneficio, sulla base dei parametri indicati dalla stessa ricorrente.
L’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio determina l’assorbimento degli ulteriori motivi, ivi compreso quello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che rimane pertanto non esaminato.
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Nota della Redazione
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