Fusione per incorporazione esclusa dal controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preliminare della Corte dei conti previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, ha ambito oggettivo tassativo e riguarda esclusivamente gli atti di costituzione di una società e di acquisto di partecipazioni, anche indirette, con cui l’amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con un soggetto societario assumendo la qualifica di socio. Le operazioni straordinarie di fusione per incorporazione fra società già partecipate, che non comportino l’acquisizione ex novo della posizione di socio, esulano da tale controllo. L’atto deliberativo che approva la fusione, adottato nell’esercizio dei poteri conseguenti alla qualità di socio già posseduta, resta assoggettato agli oneri deliberativi e motivazionali di cui agli artt. 7 e 8 del TUSP, ma non al vaglio preliminare della Corte dei conti, ferme restando le verifica annuali ex art. 20 TUSP.

Il Fatto

Il Comune di Spilimbergo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui ha approvato la fusione per incorporazione della società in house HydroGEA s.p.a. in CAFC s.p.a., società a integrale partecipazione pubblica gestore del servizio idrico integrato. L’operazione si inserisce nel percorso di superamento della gestione frammentata del servizio e si realizza mediante uno scambio azionario senza conguaglio economico, con subentro di CAFC nella gestione del servizio nel territorio degli attuali soci dell’incorporata.

La trasmissione è avvenuta in attuazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. La questione sottoposta alla Sezione è se l’atto deliberativo di approvazione della fusione rientri nell’ambito oggettivo del controllo preliminare previsto da tale disposizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del controllo. Muovendo dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16 del 2022, la Sezione qualifica il controllo come funzione collocata nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di assumere la veste di socio e quella privatistica di attuazione della decisione. Il Legislatore ha inteso sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della fase attuativa, senza che la formula legislativa del “parere” ne muti la sostanza.

Il passaggio decisivo è l’individuazione dell’ambito oggettivo. L’art. 5, comma 3, TUSP richiama come oggetto del controllo gli atti di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni. Le Sezioni riunite, con la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, hanno circoscritto il controllo ai soli momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio. Il rinvio operato dall’art. 5, comma 3, all’art. 8 TUSP non attrae all’esame preliminare le operazioni straordinarie di fusione: il richiamo dell’art. 8 all’art. 5, comma 1, individua unicamente gli oneri procedurali e motivazionali a carico del socio pubblico.

La Sezione applica tale principio al caso concreto. L’aumento di capitale di HydroGEA funzionale al concambio, in quanto modificazione statutaria a efficacia organizzativa interna, non incide immediatamente sulla partecipazione del socio e non è atto soggetto a trasmissione. La successiva fusione interviene in un momento successivo all’assunzione della posizione di socio e nell’esercizio dei poteri a essa connessi. La fusione per incorporazione, riducendo a unità i patrimoni delle società coinvolte, non comporta l’acquisizione ex novo della qualifica di socio, ma una continuazione del contratto sociale.

Ne deriva che l’operazione approvata dal Comune di Spilimbergo esula dal controllo dell’art. 5 TUSP e rientra fra le scelte di razionalizzazione delle partecipazioni che la Sezione valuta in occasione degli annuali piani di revisione periodica e delle relazioni sui risultati conseguiti, ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4, del TUSP. La completezza della documentazione trasmessa ha reso superflua ogni integrazione istruttoria. Il Collegio dichiara pertanto che l’atto deliberativo non rientra nell’ambito del controllo previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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