Nessuno scudo erariale per i test diagnostici Covid acquistati fuori mandato (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 48 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni emergenziali che limitano la responsabilità erariale dei pubblici agenti ai soli casi di dolo — art. 11, co. 3, d.l. n. 14/2020, art. 5-quater, co. 3, d.l. n. 18/2020 e art. 21, co. 2, d.l. n. 76/2020 — hanno natura eccezionale e derogatoria e non sono suscettibili di estensione analogica. Esse non si applicano ai test diagnostici, estranei alla categoria dei dispositivi di protezione individuale e al perimetro dei soggetti attuatori, e lo scudo erariale opera solo per le condotte commissive successive al 16 luglio 2020. Integra colpa grave l’acquisto di kit diagnostici mai richiesti dalle aziende sanitarie, gravemente non conformi e pagati in assenza di verifica del fabbisogno. La responsabilità, in difetto di concorso doloso, è parziaria e non solidale, con ripartizione equitativa del contributo causale.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre dirigenti di ESTAR, ente pubblico regionale che opera come centrale di committenza per le aziende del servizio sanitario regionale, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’ente di 540.000,00 euro, oltre accessori. L’azione muove da una segnalazione anonima e riguarda l’acquisto di 20.000 test diagnostici Covid denominati Isopollo, mai richiesti dai laboratori, di prezzo triplo rispetto ai test in uso e con scadenza dimezzata rispetto al campione valutato.

L’addebito è contestato in parti uguali o secondo diversa ripartizione. I destinatari sono il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore del dipartimento farmaceutica e logistica. La vicenda si colloca nella fase iniziale della pandemia, tra marzo e maggio 2020, quando la Regione aveva affidato a ESTAR l’approvvigionamento dei dispositivi. La difesa ha eccepito la prescrizione, la chiamata in causa degli assicuratori e l’applicazione delle discipline emergenziali limitative della responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto la richiesta di litisconsorzio necessario dell’assicuratore: la norma che lo introduce è sospesa nella sua efficacia applicativa, con operatività rinviata al 1° gennaio 2027, sicché allo stato difetta il presupposto processuale invocato.

È respinta anche l’eccezione di prescrizione: in materia erariale il termine decorre dall’evento dannoso, inteso come effettivo depauperamento del patrimonio pubblico, individuato nel pagamento del 7 maggio 2020, e non dall’accettazione della fornitura. Gli atti interruttivi della Procura risultano pertanto tempestivi.

Nel merito il Collegio esclude l’applicabilità delle tre norme scudanti richiamate dalle difese. I test Isopollo non rientrano tra i dispositivi di protezione individuale: il protocollo d’intesa menzionava solo DPI, tute e ventilatori. ESTAR, inoltre, non è soggetto attuatore ai fini delle disposizioni invocate. Manca, infine, il presupposto dell’urgente necessità, smentito dalla giacenza dei kit in magazzino per due mesi e mezzo. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa è dichiarata manifestamente infondata, anche alla luce della Corte cost. n. 132/2024.

Il Collegio ravvisa quindi la colpa grave di ciascun convenuto: acquisto fuori convenzione con arbitrario ampliamento del mandato, subentro che ha favorito la Fondazione CR Firenze, piena consapevolezza delle criticità e pagamento disposto in circa due settimane senza contestazioni. Anche applicando i criteri della legge n. 1/2026, la condotta integra la violazione manifesta dell’art. 102 d.lgs. n. 50/2016 e il travisamento del fatto. Il danno è ridotto del 25 per cento per il concorso causale dell’amministrazione danneggiata, e ripartito in quote uguali di 135.000,00 euro. La responsabilità è parziaria, in assenza di vincolo solidale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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