Responsabilità erariale del beneficiario di finanziamento pubblico non rendicontato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 124 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce un contributo pubblico è legato all’ente erogante da un rapporto di servizio, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta, per il principio della funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione delle risorse. La mancata presentazione della rendicontazione finale, imposta dal bando, integra un’irregolarità che realizza lo sviamento delle risorse pubbliche e frustra le finalità perseguite dall’erogazione. Ne deriva la revoca totale dell’agevolazione e il danno erariale pari all’importo erogato e non restituito. Sul piano soggettivo la condotta è compatibile con il dolo contrattuale, riconducibile all’inadempimento volontario dell’obbligo di rendicontazione, senza che occorra accertare la piena consapevolezza del danno.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il convenuto, in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale di un’impresa individuale, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 24.934,04 in favore di una società finanziaria regionale e, per essa, della Regione.

L’impresa aveva ottenuto un finanziamento concesso a valere su una legge regionale in materia di sviluppo delle piccole imprese artigiane. Alla scadenza non era stata presentata la rendicontazione finale delle spese. L’ente concedente aveva quindi avviato e concluso il procedimento di revoca totale dell’agevolazione, intimando la restituzione. La società finanziaria, nell’ambito di un accordo di ristoro con la banca cofinanziatrice, aveva poi incassato una somma portata in riduzione del credito residuo. La causa è giunta alla Sezione giurisdizionale per l’accertamento della responsabilità amministrativo-contabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dichiarata la contumacia del convenuto, ha accolto la domanda. Preliminarmente ha ritenuto pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., ord. n. 5019/2010; Cass., S.U., ord. n. 111/2020) e la propria precedente pronuncia (Sezione Piemonte n. 56/2023).

Quanto alla condotta, la Corte ha rilevato che la violazione delle previsioni del bando — per la mancata presentazione, nei termini e successivamente, della rendicontazione finale — ha integrato gravi irregolarità e un vero e proprio sviato impiego delle risorse. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di fondi: secondo il principio generale in tema di concessione di finanziamenti pubblici, il beneficiario che non adempie tutti i propri obblighi non può invocare il legittimo affidamento (Corte di giustizia CE, causa C-383/06), e costituisce irregolarità qualsiasi violazione che possa pregiudicare il bilancio (Corte di giustizia CE, causa C-465/10).

Da ciò la Corte ha desunto il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e il danno, consistente nella mancata integrale restituzione del contributo percepito. Sul piano soggettivo ha escluso la necessità di provare la piena consapevolezza del danno, reputando sufficiente il dolo contrattuale quale inadempimento volontario o cosciente dell’obbligo di rendicontazione, presupposto indispensabile secondo i principi contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla legge n. 196/2009.

Il danno è stato quantificato nel finanziamento mai restituito, pari a euro 24.934,04, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli pagamenti al saldo, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *