Fusione per incorporazione di partecipate pubbliche esclusa dal controllo TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, ha ad oggetto i soli atti di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, dirette o indirette, con cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio. La fusione per incorporazione di una società in house in altra società a partecipazione pubblica integra una operazione societaria straordinaria che, mediante reductio ad unitatem dei patrimoni, prosegue il contratto sociale esistente e non comporta l’acquisizione ex novo della posizione di socio: essa esula pertanto dall’ambito oggettivo del controllo. L’operazione resta comunque sottoposta alle verifiche demandate alla magistratura contabile dagli artt. 7 e 8 del TUSP e dagli art. 20, commi 1, 3 e 4, del TUSP, in sede di revisione periodica delle partecipazioni.

Il Fatto

Il Comune di Roveredo in Piano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui ha approvato la fusione per incorporazione della propria partecipata in house HydroGEA s.p.a. in CAFC s.p.a., società integralmente a partecipazione pubblica gestore del servizio idrico integrato. L’operazione, da concludersi nel quarto trimestre del 2025, mira al superamento della gestione frammentata del servizio idrico nel territorio dei Comuni soci.

Alla deliberazione sono allegati il piano operativo, la valutazione economica delle società, il rapporto di concambio preliminare, il piano industriale, lo schema di statuto della società risultante e la convenzione per la configurazione del controllo analogo. La trasmissione è avvenuta in attuazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, onde ottenere il controllo preventivo della Sezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del nuovo modello di controllo introdotto dalla legge sulla concorrenza. L’art. 5, comma 3, del TUSP impone all’amministrazione di trasmettere l’atto deliberativo all’Autorità garante e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Collegio qualifica il controllo come preventivo e non consultivo, pur in presenza del termine legislativo “parere”: esso si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di assumere la veste di socio e la fase attuativa di matrice societaria, con l’intento di sottoporre a scrutinio i presupposti della scelta.

Nel delimitare l’ambito oggettivo, la Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19 del 17 novembre 2022, secondo cui il controllo riguarda i soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. Ne deriva che l’esame non si estende alla fusione e alla sottoscrizione di aumento di capitale che non comportino l’acquisto della posizione di socio, restando salve le verifiche affidate alla magistratura contabile da altre disposizioni.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’operazione esaminata si articola in una prima fase di capitalizzazione di HydroGEA s.p.a., sostenuta da un contributo regionale, e in una successiva fusione per incorporazione nella società gestore del servizio idrico in un ambito territoriale più esteso. L’aumento di capitale privo di effetto immediato sulla partecipazione del socio non rientra tra gli atti da trasmettere. La fusione, intervenendo in un momento successivo all’assunzione della posizione di socio, esprime una scelta di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche: l’art. 8 del TUSP impone il rispetto delle procedure e degli oneri motivazionali dell’art. 7, ma non richiama il controllo della Corte dei conti.

In conclusione, l’operazione non comportando l’acquisizione ex novo della qualifica di socio, esula dal controllo dell’art. 5 del TUSP e rientra tra le scelte valutate dalla Sezione in occasione degli annuali piani di revisione periodica e delle relazioni sui risultati conseguiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *