Fusione per incorporazione di partecipata fuori dal controllo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione di una società già partecipata dal Comune non rientra nell’ambito del controllo preventivo previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. Il controllo in questione resta limitato ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. L’operazione straordinaria intervenuta in un momento successivo, nell’esercizio dei poteri connessi alla qualità di socio, esula dal vaglio preliminare e rientra nell’ambito delle scelte di razionalizzazione delle partecipazioni, verificabili in occasione dei piani di revisione periodica e delle relazioni annuali ex art. 20 del TUSP.

Il Fatto

Il Comune di Polcenigo, nell’ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei venti Comuni della provincia di Pordenone, ha approvato la fusione per incorporazione della propria partecipata in house HydroGEA s.p.a. in CAFC s.p.a., società integralmente a partecipazione pubblica già gestore del servizio nel territorio della provincia di Udine. L’operazione, da concludersi nel quarto trimestre del 2025, mira al superamento della gestione frammentata del servizio idrico.

La delibera consiliare, corredata dal piano operativo, dal documento di valutazione economica, dal rapporto di concambio, dal piano industriale e dalla convenzione per la configurazione del controllo analogo, è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo in attuazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, per il giudizio di conformità demandato alla Corte. La questione sottoposta al Collegio attiene all’individuazione dell’ambito oggettivo del controllo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo introdotto dalla legge sulla concorrenza, che ha innestato un nuovo tipo di scrutinio nell’art. 5 del TUSP, funzionale al perseguimento della sana gestione finanziaria. Si tratta di un controllo che si colloca tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di assumere la veste di socio e quella privatistica di attuazione, con l’intento di scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua realizzazione.

Il Collegio richiama quindi le deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16 del 2022 e n. 19 del 2022, che hanno delimitato l’ambito oggettivo del controllo ai soli due momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio. In particolare, è stato precisato che l’esame degli atti deliberativi non riguarda le operazioni di trasformazione, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale quando non comportino anche l’acquisto della posizione di socio.

Su queste premesse, la Sezione rileva che il Comune di Polcenigo è assoggettato al TUSP e che l’operazione si sostanzia nella capitalizzazione di HydroGEA s.p.a., a fronte di uno specifico contributo regionale, e nella successiva fusione per incorporazione in CAFC s.p.a. La fusione interviene in un momento successivo all’assunzione della posizione di socio, nell’esercizio dei poteri a essa conseguenti.

L’art. 8 del TUSP richiama le procedure e gli oneri motivazionali dell’art. 7 per le operazioni straordinarie, ma non contiene un rinvio all’assoggettamento al controllo preventivo della Corte. Nel rispetto del principio di tassatività, il controllo della Corte si esprime piuttosto in sede di verifica annuale delle deliberazioni di razionalizzazione della partecipazioni pubbliche ex art. 20 del TUSP, che contengono l’analisi dell’assetto complessivo delle società e il piano di riassetto.

In conclusione, la fusione per incorporazione, non comportando l’acquisizione ex novo della qualifica di socio ma una continuazione del contratto sociale esistente, esula dal controllo dell’art. 5 del TUSP. La Sezione dichiara pertanto che l’atto deliberativo consiliare non rientra nell’ambito del controllo preventivo e dispone la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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