Fusione per incorporazione del tesoriere e discarico del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 89 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, la fusione per incorporazione dell’agente contabile non integra un’ipotesi di cessazione della gestione con passaggio a un nuovo tesoriere. La società incorporante succede, ai sensi dell’art. 2504 c.c., in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’incorporata, compreso quello di tesoreria con l’ente locale, senza alcuna soluzione di continuità soggettiva. Ne consegue che non è esigibile la produzione del verbale di passaggio di gestione, previsto dall’art. 233, comma 2, lett. e), TUEL per l’ipotesi di avvicendamento tra agenti distinti. Il conto sostanzialmente regolare va pertanto approvato e l’agente contabile discaricato ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., non potendo imputarsi a quest’ultimo la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno, adempimento che grava sull’Amministrazione comunale.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale veneta è investita del giudizio di conto iscritto a ruolo dal magistrato designato con relazione n. 466/2024, relativa al conto giudiziale n. 80005 per la gestione del servizio di tesoreria di un Comune del Polesine per il periodo 01.01.2017-31.12.2017. Dalla verifica emerge che il conto è regolare sotto il profilo sostanziale. Il magistrato istruttore rileva tuttavia la mancanza del verbale di passaggio di gestione con l’agente subentrante e chiede l’iscrizione a ruolo di udienza ex art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., sull’assunto che si tratti dell’ultima gestione.

L’agente contabile depositato memoria, deducendo di essere subentrato nei rapporti attivi e passivi dell’istituto di credito già tesoriere a seguito di fusione per incorporazione, con effetto dal 23 luglio 2018. Durante l’intero esercizio oggetto di rendicontazione, il tesoriere sarebbe rimasto il medesimo soggetto giuridico, dotato di autonomia gestionale all’interno del gruppo bancario, cosicché nessun avvicendamento si è verificato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’operazione societaria. La fusione per incorporazione, disciplinata dall’art. 2504 c.c., determina il subentro dell’incorporante in tutti i rapporti attivi e passivi dell’incorporata, compreso quello di tesoreria intrattenuto con l’ente locale. Ne deriva che la successione avviene senza soluzione di continuità: nel periodo rendicontato il servizio è sempre stato gestito dal medesimo agente, prima nella sua veste originaria e poi, dopo l’efficacia della fusione, nella persona dell’incorporante.

Su questa base il Collegio esclude che ricorra l’ipotesi di passaggio di gestione cui l’art. 233, comma 2, lett. e), TUEL ricollega l’obbligo del verbale tra agente cessante e agente subentrante. Il verbale presuppone l’avvicendamento tra soggetti distinti; la fusione, invece, non interrompe la continuità del rapporto. La doglianza dell’organo istruttore risulta pertanto superata dalla stessa ricostruzione difensiva, che il giudice recepisce.

Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., la Corte ne rileva la mancata produzione. La carenza, però, non è addebitabile all’agente contabile. L’adempimento grava per legge sull’Amministrazione comunale, che ne risponde in via esclusiva. Il Collegio richiama sul punto l’ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la relazione dovrebbe rendere conto dell’attività di verifica svolta, della regolarità formale del conto, della corrispondenza tra documentazione giustificativa, scritture contabili e risultanze del conto, della tipologia di entrate e uscite, nonché di ogni evenienza suscettibile di alterare l’assetto contabile.

Non emergendo irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile, il conto va approvato e l’agente contabile discaricato ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c.. Gli Organi responsabili dell’Amministrazione sono contestualmente onerati del puntuale adempimento degli obblighi di legge. Nessun provvedimento sulle spese, essendo l’iscrizione avvenuta ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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