Riliquidazione della pensione e posizione variabile aziendale: onere probatorio dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 111 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riliquidazione del trattamento pensionistico, l’Istituto previdenziale che non produca il foglio di calcolo e non consenta l’interlocuzione diretta tra il proprio funzionario e il consulente del ricorrente non assolve l’onere di dimostrare la correttezza della rideterminazione operata. Tale omissione rende necessaria la consulenza tecnica d’ufficio, i cui esiti, se puntuali e riscontrati sulle osservazioni delle parti, sono condivisi dal giudice. Ai fini del calcolo, la prima quota di pensione si quantifica sulla retribuzione pensionabile alla cessazione e la seconda quota sulla media degli emolumenti degli ultimi dieci anni di servizio; i trattamenti accessori concorrono alla determinazione del trattamento solo dalla seconda quota, ai sensi dell’art. 2, comma 9, legge n. 335/1995, fermo il rispetto dei principi di tassatività e nominatività di cui all’art. 43, ultimo comma, d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente medico cessato dal servizio per dimissioni volontarie, ha chiesto la riliquidazione della pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema retributivo. L’INPS, pur in possesso dei mod. PA04 trasmessi dall’ex datore di lavoro, non ha proceduto alla riliquidazione, nonostante una comunicazione di accoglimento inviata al ricorrente.
Dopo la declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Palermo, la causa è stata riassunta davanti alla Corte dei conti. L’Istituto ha sostenuto di avere provveduto alla riliquidazione e di avere acquisito le denunce retributive, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice osserva preliminarmente che non vi è stata interlocuzione diretta tra il consulente del ricorrente e il funzionario INPS, e che l’Istituto non ha depositato il foglio di calcolo dal quale desumere la correttezza della rideterminazione. Tali omissioni hanno reso necessaria la consulenza tecnica d’ufficio, disposta con ordinanza e affidata a un consulente del lavoro, con quesiti sulla determinazione dell’importo pensionistico e sulla quantificazione di arretrati e accessori.
Il consulente ha inquadrato la fattispecie alla luce della disciplina del sistema retributivo: la pensione si distingue in prima quota, riferita all’anzianità maturata fino al 31.12.1992, calcolata sulla retribuzione pensionabile alla cessazione, e seconda quota, relativa all’anzianità successiva, calcolata sulla media degli emolumenti degli ultimi dieci anni di servizio. I trattamenti economici accessori sono divenuti pensionabili dal 1° gennaio 1996 e concorrono solo con riferimento alla seconda quota.
Sulla base della documentazione in atti, il consulente ha rideterminato i conteggi in una relazione conclusiva, indicando la spettanza di una somma complessiva di euro 36.995,15, di cui euro 26.481,50 per differenze pensionistiche, euro 2.125,05 per differenze a titolo di tredicesima ed euro 8.388,60 per interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha dichiarato di concordare con tali conteggi.
Il giudice condivide gli esiti del calcolo, ritenuti puntuali e rispondenti alle osservazioni critiche delle parti. Condanna pertanto l’INPS al pagamento della somma indicata, oltre agli ulteriori interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal novembre 2025 sino al soddisfo. Le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d’ufficio sono poste a carico dell’Istituto soccombente, secondo il criterio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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