Insussistenza della colpa grave nella transazione sul licenziamento del docente (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 104 del 13.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scelta di definire in via transattiva un contenzioso giuslavoristico rientra tra le valutazioni di merito dell’amministrazione, insindacabili dal giudice contabile salvo il limite dell’atto abnorme, in palese contrasto con le finalità istituzionali o tale da esporre l’ente ad esborsi manifestamente sproporzionati. Il ricorso a un parametro di calcolo già previsto dal legislatore per l’ipotesi di sospensione disciplinare in pendenza del processo penale, entro il limite quinquennale di durata della stessa, esclude la colpa grave dei dirigenti. L’omessa previa informativa al Direttore Generale, imposta dalle circolari interne ma di fatto disattesa nella prassi, non integra colpa grave quando si colloca nel primissimo periodo dell’emergenza pandemica, con uffici organizzati in lavoro agile e in assenza di collaudate procedure di coordinamento. Non è esigibile dal dirigente subentrante, in fase di doverosa esecuzione di un accordo già autorizzato e stipulato, una verifica ulteriore dei presupposti dell’autotutela.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale tre dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale conseguente alla stipula, in data 26 giugno 2020, di un atto di conciliazione con un docente, già destinatario di un provvedimento disciplinare di destituzione dall’impiego, al fine di definire stragiudizialmente il contenzioso giuslavoristico di impugnazione dello stesso provvedimento.
Il danno contestato, quantificato in € 44.020,35, corrispondeva agli assegni alimentari riconosciuti al docente per il periodo dal novembre 2017 al 23 luglio 2020 e corrisposti in esecuzione dell’accordo in data 7 ottobre 2020. La contestazione era a titolo di colpa grave, con quote di addebito del 50% al dirigente che aveva stipulato l’atto, del 30% alla dirigente che lo aveva autorizzato e del 20% alla dirigente subentrata, per omessa attivazione dei rimedi in autotutela prima dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, sollevata dalle difese di due convenuti. La norma eccezionale che esonera da responsabilità le condotte poste in essere nella fase iniziale dell’emergenza pandemica non si estende alla colpa grave, poiché il principio di non esonerabilità per dolo o colpa grave, espresso dall’art. 1229 c.c., non tollera deroghe; le difficoltà operative del periodo trovano già rilievo nella valutazione della gravità della colpa.
Nel merito, la Corte ha escluso la sussistenza della colpa grave. L’atto di conciliazione risultava pienamente corrispondente all’interesse pubblico, assicurando l’allontanamento definitivo dall’ambito scolastico di un docente responsabile di condotte vessatorie gravi e reiterate, in un contesto di esito incerto del giudizio penale e di rischio, in caso di accoglimento del ricorso lavoristico, di dover corrispondere l’intera retribuzione anziché il solo assegno alimentare.
Quanto al momento della stipula, la scelta non fu spontanea ma imposta dalle tempistiche dell’invito alla conciliazione del Giudice del lavoro. La sopravvenienza della condanna definitiva a breve distanza non è imputabile ai dirigenti: nella prospettiva ex ante non vi era certezza di quell’esito e permaneva il rischio di soccombenza nel giudizio lavoristico.
Sulla determinazione dell’importo, la Corte ricorda che la convenienza economica della transazione rientra tra le scelte insindacabili nel merito, salvo il limite dell’atto abnorme. L’importo corrisposto coincideva con l’assegno alimentare spettante ex lege in caso di sospensione disciplinare, entro il limite quinquennale di durata previsto dalla l. n. 19/1990.
Quanto all’omessa informativa al Direttore Generale, pur in presenza di disposizioni organizzative interne che la imponevano, la Corte ha escluso la colpa grave in ragione del contesto eccezionale: si trattava del primissimo periodo pandemico, con uffici di fatto chiusi e lavoro agile privo di procedure collaudate. La mancata inclusione dell’indirizzo di posta elettronica del Direttore non integra colpa grave né consente di presumere il dolo.
Infine, per la dirigente subentrante, non era esigibile, in presenza di una regolare autorizzazione alla stipula, la verifica dell’avvenuta previa informativa al superiore: dalle ordinarie verifiche di regolarità non emergevano i presupposti per l’autotutela. Le spese legali sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Nota della Redazione
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