Fusione inversa tra partecipate non soggetta al parere ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 6 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione inversa tra due società partecipate non è sussumibile nelle fattispecie di costituzione di una società o di acquisto di partecipazione anche indiretta previste dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. Non è pertanto soggetta alla peculiare attività di controllo che il legislatore ha riservato a tali atti deliberativi. Il parere della Corte dei conti è richiesto per il momento in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria assumendo la qualifica di socio, non per le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie. La fusione produce una riconfigurazione organizzativa che non modifica la sostanza della partecipazione e non equivale all’acquisizione di una nuova partecipazione.
Il Fatto
Il Comune di Clusone ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 3 ottobre 2023, con cui è stata approvata l’operazione di fusione per incorporazione inversa della SE.T.CO. Holding s.r.l. nella controllata SE.T.CO. Servizi s.r.l. La richiesta era finalizzata all’acquisizione del parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022.
Il Comune deteneva nella holding una partecipazione pari al 32,74%, corrispondente a un valore di 423.145,51 euro sulla base del patrimonio netto al 31.12.2022. La fusione avrebbe comportato l’assegnazione diretta delle quote della società incorporante ai soci della società incorporanda, senza variazione della titolarità delle quote già possedute.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 come peculiare attività di controllo i cui tempi, parametri ed esiti sono individuati dal legislatore. Il parametro di valutazione è che la norma limita il proprio ambito oggettivo ai due soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio.
Su questa base la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 19/2022, secondo cui l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi da sottoporre all’esame e quelli esclusi. In particolare, la procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, tra le quali rientra espressamente la fusione.
La Sezione richiama i propri precedenti sulle delibere di autorizzazione alla fusione di società partecipate, nei quali è stato riconosciuto che le operazioni di fusione per incorporazione non sono sussumibili nelle fattispecie dell’art. 5, comma 1, TUSP. A tale regola è assoggettata anche la fusione per incorporazione inversa.
Nel caso concreto, la delibera comunale fa riferimento ai “rapporti di concambio ai fini dell’acquisizione della nuova partecipazione”. La Corte osserva tuttavia che il Comune ha proceduto a una fusione inversa tra due società partecipate, operazione straordinaria di riconfigurazione organizzativa che non comporta alcuna modifica sostanziale della partecipazione comunale, tale da poter essere assimilata all’acquisizione di nuova partecipazione societaria.
La Sezione sottolinea inoltre che la delibera, adottata il 3 ottobre 2023 e trasmessa il 15 dicembre 2023, appare verosimilmente destinata a non produrre effetti, essendo pervenute deliberazioni di altri Comuni che hanno segnalato la non realizzabilità del piano strategico e la possibile messa in liquidazione della incorporante. Restano salvi i poteri di scrutinio della fattispecie nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo. La Corte dichiara quindi non luogo a provvedere sull’istanza.
Nota della Redazione
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