Indennità di equiparazione ospedaliera pensionabile in quota A senza maggiorazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 153 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di equiparazione ospedaliera prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, erogata al personale universitario non medico in servizio presso i policlinici per equipararne il trattamento a quello del personale del Servizio Sanitario Nazionale, è voce pensionabile sin dall’origine per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 126/1981. Introdotta dall’art. 13 d.lgs. n. 503/1992 la distinzione tra quota A e quota B, tale indennità va computata nella quota A della pensione, quale elemento fondamentale della retribuzione erogato con carattere di fissità e continuatività. Ad essa non si applica la maggiorazione del 18% di cui all’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, mancando una specifica previsione normativa, e resta esclusa l’eventuale componente riferita alla retribuzione di risultato. L’indennità di esclusività, di natura accessoria e priva dei connotati di fissità e continuità, non può invece essere inserita nella base pensionabile in virtù della riserva di legge vigente in materia.
Il Fatto
La ricorrente, biologa e funzionario tecnico universitario di categoria D, ha prestato servizio presso un’azienda ospedaliera universitaria ed è stata collocata in quiescenza dal 1° agosto 2020. In applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 le era stata riconosciuta l’equiparazione economica al dirigente sanitario non medico.
All’atto della liquidazione pensionistica l’INPS aveva quantificato la retribuzione pensionabile alla cessazione escludendo sia l’integrazione ospedaliera sia l’indennità di esclusività, pur risultando entrambe certificate dal datore di lavoro nella scheda di ultimo miglio. La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione del trattamento, la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze e, in via subordinata, la ripetizione dei contributi versati in eccedenza. L’INPS, regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto dichiarato la contumacia dell’INPS. Dal raffronto tra l’atto di conferimento della pensione e la scheda di ultimo miglio è emerso che l’Istituto aveva valorizzato in quota A il solo totale al netto dell’integrazione ospedaliera e dell’indennità di esclusività: la premessa di fatto del ricorso è quindi risultata corretta.
Sul primo profilo la doglianza è stata accolta. La questione è stata decisa da questa Sezione in senso conforme alla tesi della ricorrente, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza del locale Giudice di Appello. L’indennità ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 persegue una finalità di equiparazione retributiva tra dipendenti pubblici che, pur appartenendo a comparti diversi, svolgono le medesime mansioni nella struttura sanitaria. Essa è stata richiamata dai CCNL succedutisi dal 1994 ed erogata con caratteristiche di fissità e continuatività. Dichiarata pensionabile dalla Corte costituzionale n. 126/1981, quando vigeva il sistema retributivo puro, doveva necessariamente confluire nella quota A una volta introdotta la ripartizione in quote, senza assoggettamento alla maggiorazione del 18% e con esclusione della componente legata al risultato. Non può essere qualificata come retribuzione accessoria, divenuta pensionabile solo dall’1.1.1996 per effetto dell’art. 2, comma 9, legge n. 335/1995.
La Corte ha pertanto affermato il diritto della ricorrente all’inserimento dell’indennità nella quota A e condannato l’INPS a riliquidare la pensione e a pagare le differenze sui ratei arretrati, con interessi legali e, ove l’indice di svalutazione sia superiore, rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., a far data dal pensionamento.
È stata invece rigettata la domanda relativa all’indennità di esclusività. A prescindere dalla dedotta fissità e continuità, opera in materia la riserva di legge: gli emolumenti accessori previsti dalla legge e determinati in misura annualmente variabile non possono essere inseriti tra le componenti della base pensionabile in sede di calcolo della quota retributiva, quand’anche la contrattazione collettiva li ricomprenda nella struttura della retribuzione. La pretesa continuità, inoltre, risulta meramente enunciata e non dimostrata, mentre il richiamato messaggio INPS riferisce la voce alla quota B. Il parziale accoglimento e la mancata costituzione dell’Istituto hanno giustificato la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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