Debiti fuori bilancio e mutui solo per spese di investimento (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 67 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al mutuo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 194, comma 3, TUEL è subordinato alla condizione che l’ente non possa documentalmente provvedere con le risorse indicate dall’art. 193, comma 3. In forza della regola aurea posta dall’art. 119 Cost., come modificato dalla legge cost. n. 3/2001, tale indebitamento resta ammesso solo per le spese di investimento, con esclusione delle spese correnti. L’operazione soggiacce alle condizioni degli artt. 202 e seguenti TUEL e al limite quantitativo dell’art. 204, derogabile esclusivamente per l’ente in piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, lett. g).
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Zavattarello (PV) ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito verte sulla corretta applicazione dell’art. 194, comma 3, TUEL e, in particolare, sulla possibilità per i comuni in condizione di disavanzo di accendere mutui passivi per la copertura dei debiti fuori bilancio. L’ente ha inoltre domandato quali procedure seguire e se occorra l’approvazione dell’organo competente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica i requisiti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, dell’azione consultiva. La richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo perché proviene dal Sindaco, organo titolare della rappresentanza dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL. Sotto il profilo oggettivo, la materia rientra nella contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina dei bilanci, degli equilibri e dell’indebitamento. I quesiti, pur muovendo da una situazione concreta, assumono carattere generale ed astratto e non si risolvono in una surrettizia forma di co-amministrazione.
Nel merito, il finanziamento dei debiti fuori bilancio presuppone il loro riconoscimento nelle forme dell’art. 194, comma 1, e la loro riconducibilità alle ipotesi tassative ivi previste. La Corte rileva che l’astratta possibilità di ricorrere al mutuo è condizionata dalla circostanza che l’ente “non possa documentalmente” provvedere con le risorse dell’art. 193, comma 3, il cui impiego è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. La deliberazione consiliare deve motivare dettagliatamente l’impossibilità di utilizzare altre risorse.
L’art. 194, comma 3, va poi letto alla luce della modifica dell’art. 119 Cost. introdotta dall’art. 5, legge cost. n. 3/2001: gli enti possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. In conformità alla regola aurea, l’art. 41, comma 4, legge n. 448/2001 ha limitato l’applicazione del comma 3 ai soli debiti maturati anteriormente all’entrata in vigore della riforma costituzionale. La qualificazione della spesa come investimento riveste dunque carattere dirimente ai fini della sua finanziabilità con l’indebitamento. L’art. 30, comma 15, legge n. 289/2002 sanziona con la nullità gli atti e i contratti di indebitamento stipulati in violazione dell’art. 119 Cost. per spese diverse da quelle di investimento, individuate dall’art. 3, comma 18, legge n. 350/2003.
Il richiamo agli artt. 202 e seguenti TUEL comporta che il ricorso all’indebitamento è possibile solo in presenza delle condizioni dell’art. 203, comma 1: avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno e avvenuta deliberazione del bilancio di previsione con i relativi stanziamenti. Si aggiunge il limite quantitativo dell’art. 204, che commisura l’importo annuale degli interessi al 10 per cento delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno.
La Corte richiama infine il Titolo VIII del TUEL. L’art. 243-bis prevede il piano di riequilibrio finanziario pluriennale quando le misure degli artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superare lo squilibrio; il comma 8, lett. g), consente all’ente di assumere mutui per coprire debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti dell’art. 204, comma 1. Sarà l’ente, sulla base della propria situazione finanziaria, a individuare le norme applicabili.
Nota della Redazione
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