Errore di fatto revocatorio solo per errore percettivo, non per errore di giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19266 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è ammissibile solo quando si deduca un errore percettivo, consistente nell’aver ritenuto un fatto documentalmente escluso o nell’aver escluso un fatto documentalmente provato. Non costituisce invece errore di fatto revocatorio l’errore di giudizio, ovvero la valutazione erronea delle risultanze processuali, come nel caso in cui il ricorrente lamenti che il giudice avrebbe dovuto ritenere perfezionata la notifica tramite presunzioni, in assenza dell’avviso di ricevimento nel fascicolo.
Il Fatto
Con ordinanza questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal lavoratore nei confronti dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, stante il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso. Avverso tale ordinanza il lavoratore ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo un preteso errore di fatto. L’Ente intimato è rimasto contumace nel giudizio di revocazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso il lavoratore ha dedotto l’errore di fatto, sostenendo che il mancato reperimento dell’avviso di ricevimento nel fascicolo d’ufficio fosse da imputare presumibilmente a un errore del sistema informatico della Cassazione. Ha inoltre argomentato che la notifica potesse dirsi perfezionata per presunzioni, essendo andate a buon fine analoghe notifiche effettuate nei confronti dell’Avvocatura dello Stato in difesa dell’Ente.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Il lavoratore non ha infatti negato che l’avviso di ricevimento non fosse presente nel proprio fascicolo, né ha allegato un errore percettivo commesso nell’ordinanza impugnata. La censura è volta a contestare una valutazione di merito, ossia quella che la Corte avrebbe dovuto ritenere la notifica perfezionata sulla base di presunzioni, configura così un errore di giudizio, non consentito dal rimedio revocatorio.||DSML||p>
L’eventuale allegazione di un probabile errore del sistema informatico della Cassazione non incide sull’assenza di un errore percettivo, così come risulta irrilevante la produzione in questo giudizio dell’avviso di ricevimento. Il collegio ha precisato che la verifica della sussistenza dei presupposti per la revocazione va operata con riferimento all’atto impugnato, non alle prove eventualmente prodotte successivamente.
All’inammissibilità del ricorso non è seguita pronuncia sulle spese, essendo l’Ente rimasto intimato. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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