La compensazione delle spese richiede ragioni specifiche e il rispetto dei minimi tabellari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19121 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della compensazione delle spese di lite non può consistere in una enunciazione astratta o in un generico riferimento ad una pretesa “evoluzione giurisprudenziale”, ma deve essere ancorata a specifiche ragioni desumibili dalle risultanze di causa. L’accoglimento della censura avverso la statuizione sulle spese non richiede che il vizio sia caratterizzato da un vizio logico “grave”, essendo sufficiente la non implausibilità delle ragioni addotte. Il giudice di merito, nel liquidare il compenso, deve rispettare i valori medi delle tabelle del d.m. n. 55/2014, che possono essere diminuiti non oltre il 50%, con la conseguenza che è illegittima la liquidazione di un importo inferiore al minimo risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto dall’odierna ricorrente, aveva respinto le pretese restitutorie dell’INPS relative a ratei di assegno sociale erogati nel periodo 2012-2013 al dante causa della stessa. Nel regolare le spese, la Corte territoriale le aveva compensate per un mezzo, richiamando la “recente evoluzione giurisprudenziale”, e aveva condannato l’Istituto a rifondere all’appellante il residuo mezzo, liquidato in complessivi Euro 2.400,00 per entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale decisione, la parte vittoriosa proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi, relativi rispettivamente alla compensazione parziale delle spese e alla violazione dei parametri minimi nella liquidazione del compenso per il giudizio di appello. L’INPS resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La S.C., nel scrutinare il primo motivo, ha preliminarmente escluso i profili di inammissibilità eccepiti dall’Istituto, ritenendo l’esposizione dei fatti di causa adeguata a consentire la comprensione delle censure. Nel merito, ha ritenuto la doglianza fondata, richiamando il principio per cui le ragioni della compensazione sono censurabili in legittimità quando si risolvano in un’enunciazione astratta o illogica.
Nel caso di specie, i giudici di appello avevano richiamato risalenti pronunce in tema di indebito assistenziale e principi di diritto consolidati, ma avevano poi compensato le spese richiamando “in maniera tanto generica quanto contraddittoria” la recente evoluzione giurisprudenziale. Tali ragioni non superavano il vaglio di non implausibilità che la Corte esercita sulla pronuncia di compensazione, in considerazione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza tale potere giudiziale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l’art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, consente di discostarsi dai valori medi delle tabelle allegate, ma non in misura superiore al 50% in diminuzione.
Nel caso di specie, non era contestato il valore della causa, pari a Euro 6.700,50, con conseguente applicazione della tabella 12, nello scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00. Gli importi medi per le quattro fasi del giudizio d’appello ammontavano complessivamente a Euro 5.809,00, con un minimo non riducibile di Euro 2.904,50. La Corte di merito, avendo liquidato Euro 2.400,00, poi dimezzati per effetto della compensazione, aveva riconosciuto un importo inferiore a quello risultante dalla massima riduzione percentuale consentita. La violazione è stata pertanto ritenuta sussistente.
Nota della Redazione
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