Obbligo iscrizione gestione separata INPS per avvocati non iscritti alla Cassa Forense (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11535 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione separata INPS, l’obbligo di iscrizione dei professionisti iscritti ad albo o elenco è collegato all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che produca un reddito non assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento. Il superamento della soglia di euro 5.000,00 rileva soltanto per l’attività di lavoro autonomo occasionale, mentre resta normativamente irrilevante quando l’attività è svolta con i caratteri dell’abitualità. Quanto alle sanzioni civili, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa di cui all’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, non sono dovute per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore, a tutela dell’affidamento scusabile del professionista.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un avviso di addebito notificato dall’INPS a una professionista per i contributi dovuti alla gestione separata in relazione a redditi prodotti nell’anno 2010. La contribuente proponeva opposizione dinanzi al giudice del lavoro, ottenendo inizialmente ragione in primo grado.

La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello dell’INPS, riformava la decisione e rigettava l’opposizione, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla gestione separata e contestando l’illegittimità delle sanzioni irrogate.

La Motivazione della Corte

Il ricorso, inizialmente assegnato alla sesta sezione, è stato rimesso alla sezione ordinaria in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 104 del 2022. La Corte ricostruisce anzitutto il quadro dei principi elaborati in materia.

Si è affermato, in particolare, che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, pur versando alla Cassa Forense un contributo integrativo di carattere solidaristico senza costituzione di posizione previdenziale, sono comunque tenuti a iscriversi alla gestione separata INPS in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La Corte precisa poi, richiamando la pronuncia Cass. n. 4419 del 2021, che l’obbligatorietà dell’iscrizione è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione, restando la soglia di euro 5.000,00 presupposto solo per l’attività occasionale. Viene respinta la tesi secondo cui l’obbligo riguarderebbe solo il reddito eccedente la soglia, non operando quest’ultima quale franchigia o soglia di esenzione.

Quanto all’accertamento dell’abitualità, il giudice di merito può avvalersi di presunzioni semplici, quali l’iscrizione all’albo, l’apertura della partita IVA o l’organizzazione predisposta per l’attività. Sul punto la sentenza impugnata ha compiuto valutazioni fattuali non ritualmente censurate.

Il profilo delle sanzioni segue invece un esito diverso. La Corte Costituzionale n. 104 del 2022 ha dichiarato illegittima la norma interpretativa di cui all’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, nella parte in cui non prevedeva l’esonero dalle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Poiché i contributi in contestazione si riferiscono a redditi prodotti nel 2010, le sanzioni non erano dovute. La sentenza è pertanto cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con dichiarazione di non debenza delle sanzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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