Il patto di prova non trasforma il contratto a tempo indeterminato in rapporto a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2145 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di lavoro stipulato con patto di prova costituisce un rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine: la clausola di prova è un elemento accidentale del contratto, la cui apposizione non ne muta la natura giuridica genetica. La libera recedibilità, prevista dall’art. 2096 cod. civ., non trasforma il rapporto in un contratto a termine, né il recesso per mancato superamento della prova determina la conversione del tipo negoziale. Il superamento positivo della prova comporta la “definitività” dell’assunzione, non la “conversione” del rapporto, che resta unitario e continuativo ab origine anche ai fini del computo dell’anzianità di servizio. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 1, comma 154, legge n. 205/2017, il lavoratore del settore editoriale che abbia ripreso attività lavorativa a tempo indeterminato – ancorché cessata per recesso nel periodo di prova – è escluso dal beneficio della pensione anticipata.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di un’azienda del settore editoriale in crisi, era stato collocato in mobilità e aveva poi sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con clausola di prova di 90 giorni. Il rapporto era cessato dopo soli dodici giorni per recesso datoriale. L’INPS negava il diritto alla pensione anticipata ex art. 1, comma 154, legge n. 205/2017, ritenendo ostativa la ripresa di un’attività a tempo indeterminato. Il giudice di primo grado e la Corte d’appello di Torino rigettavano la domanda del lavoratore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha escluso che il patto di prova possa qualificare il rapporto come contratto a tempo determinato prima dell’esito dell’esperimento. La clausola di prova integra un elemento accidentale del contratto di lavoro: la sua apposizione a un contratto già perfezionato nei suoi elementi essenziali non ne muta la natura giuridica, né la libera recedibilità prevista dall’art. 2096 cod. civ. è indice di una diversa tipologia negoziale.
Il Collegio ha chiarito che l’art. 2096, ultimo comma, cod. civ., laddove prevede che “compiuto il periodo di prova l’assunzione diventa definitiva”, non configura un fenomeno di conversione del rapporto da termine a tempo indeterminato, ma l’eliminazione dell’alea del recesso ad nutum, con continuità del rapporto ab origine. Diversamente opinando si confonderebbe il concetto di definitività dell’assunzione con quello di indeterminatezza della durata del rapporto, aspetti fra loro non coincidenti.
Quanto alle pronunce della Corte costituzionale invocate dal ricorrente (sentenze n. 204/1976 e n. 172/1996), esse attengono a questioni di legittimità di altre disposizioni normative e non sono dirimenti sulla qualificazione del contratto in prova come rapporto a termine, avendo svolto argomentazioni solo in via incidentale sulla natura del recesso. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha ravvisato la causa del patto di prova nell’interesse di entrambe le parti a sperimentare la reciproca convenienza del contratto, compatibile sia con il rapporto a termine sia con quello a tempo indeterminato.
Sotto il profilo processuale, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha censurato l’interpretazione delle clausole contrattuali – che espressamente qualificavano il rapporto come a tempo indeterminato – né ha dedotto un vizio di motivazione, limitandosi a prospettare una diversa esegesi normativa dell’istituto. La sussunzione del contratto nel tipo legale avrebbe richiesto la previa contestazione dei canoni ermeneutici applicati dal giudice di merito, ex artt. 1362 ss. cod. civ.: la qualificazione operata dai giudici di appello non può essere censurata in cassazione se non si evidenziano gli elementi caratterizzanti il nucleo degli interessi negoziali.
Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 154, legge n. 205/2017 in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., trattandosi di norma eccezionale, insuscettibile di applicazione estensiva a situazioni di precarietà non identiche, come quella derivante dal recesso nel periodo di prova, che dipende da un provvedimento discrezionale e non dall’automatica scadenza del termine.
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Nota della Redazione
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