Giudicato endofallimentare e patto commissorio nel collegamento negoziale (Cass. civ. Sez. III n. 2469 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo ha natura di giudicato endofallimentare e valore di regola del caso concreto, ma con efficacia circoscritta all’ambito concorsuale e limitata all’accertamento dei crediti, non anche dei titoli che ne costituiscono la fonte. Ne consegue che la sua portata non può essere invocata per coprire il dedotto e il deducibile in un separato giudizio ordinario, né per affermare la validità dei contratti posti a monte del credito ammesso. Il divieto di patto commissorio, posto dall’art. 2744 cod. civ., deve essere interpretato in senso funzionale: è colpito da nullità non solo il patto ivi descritto, ma qualsiasi negozio, anche collegato, complesso o misto, che sia funzionalmente preordinato allo scopo di garanzia, a prescindere dalla natura del contratto, dal momento dell’effetto traslativo e persino dall’identità dei soggetti stipulanti. La motivazione è apparente solo quando le argomentazioni siano logicamente inconciliabili o incomprensibili, tali da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.

Il Fatto

Una banca, incorporante la società concedente, impugna per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva accertato la nullità sia del contratto di compravendita intercorso tra la società venditrice e la concedente, sia del contratto di leasing stipulato tra la concedente e la società utilizzatrice, unitamente alla proprietà del complesso immobiliare in capo al fallimento della venditrice. I giudici di merito avevano ravvisato nel collegamento tra compravendita, leasing e locazione commerciale un assetto preordinato a scopo di garanzia, in frode al divieto di patto commissorio.

La ricorrente censura la sentenza sotto molteplici profili: omessa e apparente motivazione sul giudicato endofallimentare, violazione dell’art. 2744 cod. civ., erronea configurazione del collegamento negoziale, inoperatività delle clausole del leasing e, infine, il regolamento delle spese di lite. Resiste il fallimento della venditrice con ricorso incidentale condizionato, mentre il fallimento della utilizzatrice resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, articolando il percorso argomentativo su due direttrici. Sul primo versante esclude il vizio di motivazione: i giudici di merito hanno espressamente affrontato il tema del giudicato endofallimentare, chiarendo che il provvedimento di approvazione dello stato passivo produce effetti solo ai fini del concorso e ha portata limitata all’accertamento dei crediti, non dei titoli. La Corte richiama il disposto dell’art. 204, quinto comma, del CCII e i propri precedenti (Cass. n. 18591 del 2023, Cass. n. 22611 del 2020, Cass. n. 25640 del 2017), confermando che il giudicato endofallimentare è regola del caso concreto nel circoscritto ambito concorsuale e non può estendersi oltre.

Quanto al collegamento negoziale, la Corte ribadisce che il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati quando l’assetto complessivo di interessi riveli che il trasferimento del bene sia legato a uno scopo di garanzia, a prescindere dalla natura del contratto, dal momento dell’effetto traslativo e persino dall’identità dei soggetti stipulanti, purché tra le pattuizioni sussista un rapporto di interdipendenza (Cass. n. 4664 del 2021, Cass. n. 23553 del 2020, Cass. n. 9466 del 2004). La Corte richiama lo “stress test” elaborato in tema di sale and lease back, fondato sulla compresenza di una situazione di credito e debito, delle difficoltà economiche del venditore e della sproporzione tra valore del bene e corrispettivo.

Sul piano dell’art. 2744 cod. civ., la Corte ne afferma l’interpretazione funzionale: la norma colpisce non solo il patto letteralmente descritto, ma qualunque convenzione stipulata tra debitore e creditore che miri al risultato vietato (Cass. n. 22314 del 2013). La nullità investe l’intero negozio, anche se astrattamente lecito, quando le parti abbiano voluto conseguire il risultato proibito.

Infine la Corte dichiara inammissibili i motivi costruiti su questioni non specificamente localizzate nei gradi di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e il vizio di omesso esame dedotto in ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. La produzione documentale nuova è dichiarata inammissibile ex art. 372 cod. proc. civ. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito e la ricorrente è condannata alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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