Inammissibile il ricorso avverso la decisione del Consiglio di Stato sulla revocazione (Cass. Sez. Un. n. 29708 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo del limite esterno della giurisdizione, affidato alla Corte di cassazione dall’art. 111, ottavo comma, Cost., non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo. L’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo in ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, quando il giudice pronunci su materie riservate ad altri giudici o neghi la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri. Non integrano tale vizio gli errores in iudicando o in procedendo, che attengono alla legittimità dell’esercizio del potere e non alla sua sussistenza. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso con cui si censuri la valutazione operata dal giudice amministrativo delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR dell’Emilia Romagna gli atti con cui la Provincia e il Comune avevano modificato la destinazione urbanistica di un proprio terreno, trasformandolo in verde privato. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La decisione era confermata dal Consiglio di Stato che, espletata una verificazione sull’effettiva destinazione dell’area, accertava l’assenza di vincoli espropriativi e il venir meno del progetto del parcheggio-deposito.

Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto sulla qualificazione dell’atto urbanistico. Il Consiglio di Stato lo dichiarava inammissibile, escludendo la configurabilità dell’errore revocatorio. Contro questa decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; resistevano la Provincia e il Comune.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite esaminano preliminarmente l’eccezione della controricorrente di tardività del ricorso. La sentenza impugnata era stata depositata il 2 maggio 2024 e notificata a mezzo pec l’8 maggio 2024; da tale data decorreva il termine breve di 60 giorni, con scadenza all’8 luglio 2024. Il ricorso è stato invece avviato alla notifica il 3 dicembre 2024, oltre il termine ex art. 325 cod. proc. civ., pur entro i sei mesi dal deposito. Il ricorso è pertanto tardivo e va dichiarato inammissibile.

Ciò renderebbe superflua la disamina dei motivi. La Corte rileva tuttavia che il ricorso è inammissibile anche nel merito, poiché le censure attingono asseriti errores in procedendo e in iudicando. Per giurisprudenza consolidata, l’eccesso di potere giurisdizionale è riferibile alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, quando il giudice violi i limiti esterni della propria giurisdizione. Tale ambito non si estende alle sentenze abnormi o allo stravolgimento delle norme di riferimento.

In termini congruenti, l’impugnazione avverso decisioni del giudice amministrativo rese su istanza di revocazione può dare origine a una questione di giurisdizione solo con riferimento al potere di statuire sulla revocazione stessa. Resta esclusa la possibilità di rimettere in discussione tale potere: è inammissibile il ricorso che censuri la valutazione delle condizioni di ammissibilità della revocazione. La negazione in concreto di tutela, determinata da un’erronea interpretazione delle norme sostanziali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione.

La Corte richiama il diritto vivente formatosi successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 e la risposta della Corte di giustizia nella sentenza Randstad Italia Spa, in C-427/20, che ha escluso il contrasto con il diritto dell’Unione di una disposizione interna come l’art. 111, ottavo comma, Cost.

Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha affermato che la sentenza di verificazione aveva fedelmente riportato le valutazioni del verificatore e che le doglianze miravano a censurare un incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, integrando un errore di giudizio non censurabile mediante revocazione. Le censure si inseriscono quindi nel perimetro delineato.

Infine, avendo la Corte definito il giudizio in conformità della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., si applicano il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore di ciascun controricorrente e di un ulteriore importo alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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