Giudicato esterno e onere probatorio: necessaria la certificazione del cancelliere (Cass. civ. Sez. I n. 4982 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza emessa in un altro giudizio ha l’onere di fornirne la prova, anche in caso di mancata contestazione ad opera della controparte, restandone esonerata soltanto quando quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno. In difetto di tale ammissione, l’unico mezzo di prova è la produzione della copia della sentenza munita della certificazione rilasciata dal cancelliere ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., non surrogabile da un certificato attestante la mancata iscrizione a ruolo di un atto di appello. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione della soccombenza, ai fini delle spese, va compiuta in rapporto all’esito finale della lite: il creditore opposto che veda riconosciuto, anche solo in parte, il proprio credito non può essere ritenuto soccombente e condannato, neppure in parte, al pagamento delle spese.

Il Fatto

Una azienda sanitaria locale convenne in giudizio il titolare di una farmacia proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento di un corrispettivo per forniture di medicinali rese in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale. A sostegno dell’opposizione eccepì l’inapplicabilità del tasso d’interesse previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, assumendo la natura concessoria del rapporto e l’applicabilità dell’Accordo Collettivo Nazionale approvato con il d.P.R. n. 371 del 1998. Il farmacista resistette facendo valere il giudicato esterno derivante dalla mancata impugnazione di altri decreti ingiuntivi.

Il Tribunale rigettò l’opposizione. La Corte d’appello accolse invece l’impugnazione dell’azienda, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il farmacista a metà delle spese di entrambi i gradi, escludendo l’applicabilità della disciplina sulle transazioni commerciali e ritenendo non provato il giudicato esterno. Il farmacista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo, esaminato con priorità perché attinente al merito, è infondato. La Corte conferma che la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio deve fornirne la prova, anche in difetto di contestazione, salvo che la controparte ammetta esplicitamente il giudicato. Richiamando Cass., Sez. I, n. 6868 del 2022, Cass., Sez. III, n. 20974 del 2018 e Cass., Sez. VI, n. 4803 del 2018, il Collegio ribadisce che l’unico mezzo idoneo è la copia della sentenza munita della certificazione del cancelliere ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ..

Tale certificazione non è surrogabile dal certificato attestante la mancata iscrizione a ruolo di un appello. Quest’ultimo, pur potendo comportare la declaratoria d’improcedibilità dell’impugnazione ex art. 348 cod. proc. civ. una volta decorsi i termini, non esclude la pendenza del giudizio fino a quella declaratoria, che non può essere sostituita da alcun giudice diverso da quello chiamato a pronunciarla (Cass., Sez. lav., n. 8477 del 2008). L’errata indicazione del tribunale che aveva pronunciato la sentenza prodotta è qualificata come mero errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., non comportando incertezza sull’individuazione del provvedimento.

È invece fondato il primo motivo, sul regolamento delle spese. La sentenza impugnata, pur riformando il primo grado e revocando il decreto ingiuntivo, non aveva rigettato integralmente la domanda monitoria, ma aveva confermato l’obbligo dell’opponente di corrispondere il corrispettivo, condannandola alla sorte capitale oltre interessi legali. L’accoglimento parziale della domanda comporta pur sempre la soccombenza dell’opponente.

Il Collegio esclude la configurabilità di una soccombenza reciproca, ravvisabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi (Cass., Sez. Un., n. 32061 del 2022). La revoca del decreto ingiuntivo non assume rilievo contrario: anche nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. la valutazione della soccombenza va compiuta in rapporto all’esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda riconosciuto il proprio credito, quand’anche minimo rispetto al monitorio, non può essere condannato neppure in parte alle spese (Cass., Sez. lav., n. 23434 del 2023; Cass., Sez. VI, n. 17137 del 2022; Cass., Sez. III, n. 9587 del 2015), ferma la facoltà di compensazione del giudice.

La sentenza è pertanto cassata nei limiti del motivo accolto e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con rinnovazione del regolamento delle spese: compensate per metà e poste per il residuo a carico dell’opponente, con condanna della controricorrente alla metà delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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