Responsabilità processuale dell’agente della riscossione e azione risarcitoria autonoma (Cass. civ. Sez. III n. 10795 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento dei danni per aver intrapreso, senza la normale prudenza, un’esecuzione forzata integra una forma di illecito la cui disciplina assorbe quella dell’art. 2043 cod. civ., ponendosi l’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. in rapporto di specialità rispetto alla norma generale. Nei casi di esecuzione intrapresa in base a titolo esecutivo stragiudiziale, l’azione risarcitoria va necessariamente esercitata con l’opposizione all’esecuzione, salvo che l’impossibilità di fatto o di diritto di proporla unitamente alla contestazione del diritto di agire in executivis ne consenta la proposizione in un giudizio autonomo. Analogo principio vale per la riscossione coattiva esattoriale, poiché la contestazione della legittimità dell’azione esecutiva deve essere svolta con gli strumenti e le forme previsti dalla disciplina di rito, e l’azione risarcitoria è ammissibile solo ove l’esecutato non abbia potuto esperire alcun rimedio endoesecutivo.
Il Fatto
Un commercialista conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da asserite condotte illecite. Il professionista esponeva che, dopo l’annullamento con rinvio della condanna alla provvisionale pronunciata in sede penale, l’agente aveva comunque notificato una cartella di pagamento e avviato un pignoramento presso terzi, poi arrestato per desistenza nel dicembre 2010.
Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’appello di Brescia respingevano la domanda risarcitoria: il giudice di merito riteneva legittima l’esecuzione e, in ogni caso, non provato il nesso di causalità tra l’erronea notificazione e l’interruzione dei rapporti con la clientela. Il ricorrente impugnava la decisione con quattro motivi; le controparti proponevano ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale, perché investe l’ammissibilità dell’azione risarcitoria. Richiamando Cass., Sez. U, n. 25478 del 21/09/2021, il Collegio ribadisce che la responsabilità da attività processuale è una species dell’illecito aquiliano e che la relativa potestas agendi non è esercitabile fuori dal processo nel quale la condotta si è manifestata, salvo le ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto di proporre la domanda in sede di opposizione.
Nel caso concreto, la procedura esecutiva era stata arrestata con tale rapidità da impedire all’esecutato di esperire i rimedi endoesecutivi e di avvedersi dei danni procurati dal pignoramento. L’azione autonoma è pertanto ammissibile e l’eccezione di inammissibilità è rigettata. La Corte precisa che non trova applicazione l’art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973 nella formulazione anteriore a Corte cost. n. 114 del 31/5/2018, riguardando quella norma solo le entrate di natura tributaria.
Il Collegio richiama inoltre Cass., Sez. 3, n. 17661 del 25/08/2020, secondo cui l’azione ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 è proponibile dall’esecutato solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale.
Nel merito, la Corte esclude che la missiva dell’agente integri una confessione ai sensi degli artt. 2733 ss. cod. civ., poiché difetta il riconoscimento univoco della verità di fatti sfavorevoli al dichiarante. Rileva altresì che l’agente della riscossione è privo di un autonomo potere di iniziativa e può sospendere le attività solo nei casi tassativi previsti dalla legge, dovendo attenersi alle istruzioni dell’ente impositore (Cass., Sez. 3, n. 2093 del 24/01/2023).
Quanto al danno non patrimoniale, la Corte corregge la motivazione dell’appello: la mancata prova del pregiudizio patrimoniale non esclude di per sé la configurabilità di una lesione reputazionale. Tuttavia, la reputazione non può ravvisarsi in re ipsa e, sulla base degli elementi di fatto, deve escludersi che si sia verificata. Le ipotesi di reato ipotizzate (artt. 328 e 650 cod. pen.) non sono nemmeno astrattamente configurabili. I capitoli di prova testimoniale sono stati correttamente ritenuti generici e inconcludenti. Il ricorso principale è rigettato, con compensazione delle spese nella misura di un terzo.
Nota della Redazione
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