Giudicato interno non si forma e appello riapre il fatto (Cass. civ. Sez. III n. 17345 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno non si forma sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di autonoma efficacia decisoria. L’appello motivato con riguardo a uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica. Il giudice di secondo grado può quindi riconsiderarla e riqualificarla anche negli aspetti coessenziali non singolarmente coinvolti dal motivo di gravame, neppure in via implicita. Ne consegue che la censura di violazione di legge ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. volta a dedurre il mancato rilievo ufficioso del giudicato è inammissibile. Parimenti inammissibile è il motivo che, sotto l’etichetta della falsa applicazione di legge, proponga in realtà una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal contratto d’opera professionale concluso tra uno studio commercialista e una società committente. Lo studio, incaricato di assolvere al mandato, non acquisiva dalla cliente le informazioni indispensabili circa le caratteristiche dei macchinari utilizzati nell’impresa, nei quali erano impiegati oli lubrificanti assoggettati a imposizione fiscale. Tale omissione esponeva la committente alle pretese dell’amministrazione finanziaria.

In primo grado la domanda risarcitoria non veniva accolta. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1502/2021, in accoglimento dell’appello della società committente, condannava lo studio professionale al risarcimento del danno e la compagnia assicurativa a tenerlo indenne, al netto della franchigia convenuta. Avverso tale decisione la compagnia assicurativa proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione di legge ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per non avere la corte territoriale rilevato, anche d’ufficio, il giudicato interno formatosi sul punto della mancata impugnazione, da parte della committente, del capo di primo grado relativo all’accertamento della mancata conoscenza della presenza di olio combustibile nei macchinari.

Il Collegio richiama il consolidato insegnamento di legittimità: il giudicato interno non si determina sul fatto, bensì su una statuizione minima della sentenza, data dalla sequenza fatto, norma ed effetto, idonea ad acquisire autonoma efficacia decisoria. L’appello motivato su uno solo degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione, espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche negli aspetti coessenziali non coinvolti dal motivo di gravame. Viene citata, in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022.

Nel caso concreto, la committente aveva devoluto in appello il punto dell’accertamento di responsabilità dello studio per inadempimento contrattuale. Ne derivava che anche la questione della conoscenza, da parte della committente, della presenza di olio combustibile era interamente devoluta al giudice di secondo grado, per la sua potenziale incidenza sull’accertamento della responsabilità.

Quanto al secondo motivo, prospettato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ne rileva il difetto di adeguata articolazione argomentativa. Non può ritenersi certo il diverso esito della lite, avendo il giudice d’appello valorizzato la specifica responsabilità dei professionisti per il mancato approfondimento delle conoscenze indispensabili all’esatto adempimento degli obblighi professionali. La censura si risolve in una rilettura nel merito dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Il terzo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la corte affermato la responsabilità dello studio in assenza di colpa grave e senza valutare la natura concreta dell’attività esercitata. La Corte osserva che la ricorrente non censura la ricognizione della fattispecie astratta, ma si limita ad allegare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta tramite le risultanze di causa. Al di là del formale richiamo normativo, l’ubi consistam della censura è la contestata valutazione delle prove: si tratta di una tipica denuncia del vizio di motivazione, inammissibilmente dedotta come violazione di norma di diritto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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