Sdemanializzazione tacita e usucapione dei manufatti su sedime stradale (Cass. civ. Sez. II n. 17346 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sdemanializzazione di un bene destinato all’uso pubblico può avvenire anche in assenza delle formalità previste dalla legge, quando risulti da atti univoci e concludenti della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico. L’accertamento della sussistenza di tali requisiti, compiuto dal giudice di merito con motivazione priva di vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità. Il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre un diverso apprezzamento degli elementi indicatori della sdemanializzazione tacita è pertanto infondato. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il motivo che alleghi l’omesso esame di un fatto privo di carattere decisivo e senza indicare quando esso sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Il Fatto

Alla fine di maggio del 2010 il Comune convenne dinanzi al Tribunale i detentori di portici, terrazzi e cantine ubicati lungo un viale cittadino, rivendicandone la proprietà ai sensi dell’art. 934 cod. civ. e sostenendo che si trattava di manufatti eretti su terreno demaniale. In subordine domandò la condanna dei convenuti al pagamento di un indennizzo quali detentori senza titolo.

Il Tribunale accolse la domanda. La Corte di appello, previa riunione delle cause, riformò integralmente la pronuncia, ravvisando nella approvazione del piano particolareggiato la sdemanializzazione tacita delle aree e il maturato acquisto per usucapione ventennale dei manufatti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; taluni convenuti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

I tre motivi del ricorso principale censurano il percorso argomentativo della sentenza di appello, che aveva ricostruito la vicenda su alcuni passaggi: la realizzazione dei manufatti in attuazione del piano particolareggiato; l’accertamento tecnico circa la loro collocazione sulla proiezione verticale delle originarie scarpate; il consenso prestato dall’ente alla sostituzione delle scarpate con i caseggiati e la conseguente destinazione dei portici all’uso esclusivo dei privati.

Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 822, 824, 829 e 1158 cod. civ. e dell’art. 13 legge n. 1150/1942, sostenendo che la sdemanializzazione tacita richiede prova certa della volontà abdicativa dell’ente. Il secondo motivo contestava la qualificazione dei portici come destinati a pubblico passaggio. Il terzo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., l’omessa considerazione del mantenimento di un diverso uso pubblico del bene.

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi. Ha ribadito che la sdemanializzazione può verificarsi anche senza le formalità di legge, se emerge da atti univoci e concludenti e positivi dell’amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione all’uso pubblico, richiamando Cass. n. 4827/2016 e Cass. n. 14269/2023. Ha quindi confermato che il relativo accertamento, se sorretto da motivazione priva di vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità.

I primi due motivi sono stati rigettati, perché con essi il ricorrente si limitava a sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il fatto di cui si allegava l’omesso esame era privo di decisività e non era indicato quando fosse stato specificamente discusso, con richiamo a Sez. U n. 8053 del 07/04/2014. Il rigetto del ricorso principale ha determinato l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con condanna della parte ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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