Giudicato interno sulle sentenze non definitive e criteri di quantificazione del danno (Cass. civ. Sez. III n. 25205 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva. Le statuizioni sulla modalità di determinazione del danno risarcibile contenute in sentenza non definitiva hanno natura decisoria, non meramente ordinatoria o istruttoria, e sono quindi vincolanti. La violazione del giudicato interno è rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, non solo quando la sentenza non definitiva non è stata impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata.

Il Fatto

Una società immobiliare conveniva in giudizio l’Azienda sanitaria provinciale chiedendo il risarcimento dei danni per l’ingiustificata interruzione delle trattative dirette alla stipula di un contratto di locazione di un immobile da destinare a sede di ambulatori e servizi. Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva, accertava la responsabilità precontrattuale della struttura sanitaria e pronunciava condanna generica al risarcimento del solo danno emergente, escludendo il lucro cessante. All’esito dell’istruttoria, con sentenza definitiva quantificava il danno in favore della società attrice.

La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame dell’Azienda, riduceva notevolmente la condanna, adottando un criterio liquidatorio riferito a un ipotizzato uso direzionale-residenziale dell’immobile. La società proponeva ricorso per cassazione, dolendosi in particolare della violazione del giudicato interno formatosi sui criteri di quantificazione stabiliti nelle sentenze non definitive.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è fondato. La Corte territoriale aveva ritenuto che le indicazioni delle sentenze non definitive sui criteri di liquidazione del danno avessero natura ordinatoria o istruttoria, e come tali fossero revocabili e modificabili. La Suprema Corte ribalta l’impostazione: le statuizioni della sentenza non definitiva del 26 febbraio 2015, che perimetrano il danno risarcibile e individuano le spese di trasformazione e ripristino dell’immobile, hanno natura decisoria e sono vincolanti.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, in caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio, il giudice è vincolato dalla pronuncia sia per le questioni definite sia per i presupposti logici necessari del prosieguo, con la conseguenza che la violazione del giudicato interno è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19145 dell’11.07.2024, Rv. 671953).

Nel caso concreto, le sentenze non definitive avevano individuato quale criterio il calcolo delle spese necessarie a trasformare l’immobile da una condizione di idoneità ad uso generico a una specifica idoneità all’uso sanitario, e quelle necessarie per la ritrasformazione in senso inverso. La Corte territoriale, al contrario, aveva seguito l’ipotesi dei consulenti del fabbricato direzionale, criterio espressamente scartato dal Tribunale. Tale scelta integra la violazione del giudicato interno.

Di qui l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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