Spese di lite liquidate sotto i minimi tariffari senza motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25200 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione giudiziale delle spese processuali in misura inferiore ai valori minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, è illegittima quando la sentenza non offra alcuna analitica elencazione di calcolo né argomentazione idonea a giustificare la deroga. I valori minimi tariffari sono inderogabili in assenza di convenzione fra le parti, mentre la deroga è ammessa solo per i valori massimi. Il valore della lite, ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario, si determina secondo il criterio del decisum, che integra quello del disputatum e proporziona gli onorari all’effettiva consistenza della pretesa riconosciuta, senza avvantaggiare chi abbia domandato oltre la giusta pretesa.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, accogliendo il gravame del ricorrente avverso la sentenza di primo grado reiettiva della domanda di ricalcolo pensionistico, aveva condannato l’INPS al pagamento delle differenze pensionistiche e aveva liquidato le spese di giudizio a carico dell’istituto in € 844,00 per il primo grado e € 1.577,00 per il secondo, oltre accessori e rimborso forfetario.

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014 per essere stata la liquidazione effettuata al di sotto dei minimi dello scaglione di valore applicabile. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce anzitutto il criterio di determinazione del valore della lite ai fini dello scaglione tariffario: occorre dar seguito al criterio del decisum, che integra quello del disputatum senza antinomia, come già affermato da Cass. Sez. Un. n. 19014 del 2007 e ribadito da Cass. n. 9237 del 2022 e Cass. n. 28885 del 2023. Il criterio vale a proporzionare gli onorari all’effettiva consistenza della lite, non potendo essere avvantaggiato chi proponga una domanda eccedente la giusta pretesa.

Nel caso concreto, il valore risultante all’esito della CTU espletata in appello è stato determinato in € 7.857,80, importo che rientra nel secondo scaglione delle tariffe ministeriali ratione temporis applicabili, compreso fra € 5.201,00 e € 26.000,00. Applicando i criteri di calcolo stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 e le riduzioni dell’art. 4, il compenso liquidabile sarebbe stato di € 1.775,00 per il primo grado e € 2.415,00 per il secondo, per un totale di € 4.190,00.

La Corte rileva che il diverso importo liquidato (€ 2.421,00 complessivi) risulta inferiore al minimo tariffario, senza che ne emerga alcuna ragione illustrativa. Sul punto richiama il contrasto giurisprudenziale: da un lato l’inderogabilità dei minimi in assenza di convenzione fra le parti (Cass. n. 9815 del 2023), dall’altro la possibilità di una motivazione giudiziale per l’ulteriore scostamento e la sua misura (Cass. n. 15506 del 2024, Cass. n. 14198 del 2022, Cass. n. 89 del 2021, Cass. n. 19989 del 2021), nonché la derogabilità dei soli valori massimi, fermi restando “in ogni caso” i valori minimi (Cass. n. 26734 del 2024).

Poiché l’impugnata liquidazione non rispetta i limiti minimi e non è supportata da alcuna argomentazione sulla deroga, la sentenza è cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ribadisce che i parametri tariffari si applicano a ogni liquidazione giudiziale successiva all’entrata in vigore del decreto, purché a quella data la prestazione professionale non sia ancora completata, evocando il “compenso” la nozione di corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cass. n. 27237 del 2018).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *