Giudicato e ius superveniens nei rapporti di durata dei lettori di madrelingua (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20255 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti giuridici di durata e di obbligazioni periodiche che ne costituiscano il contenuto, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti a una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo. Il giudicato esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Il giudicato esterno, in quanto provvisto di vis imperativa e indisponibilità per le parti, va assimilato agli elementi normativi: la sua interpretazione segue i criteri dell’esegesi delle norme, ai sensi degli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., con conseguente sindacabilità in sede di legittimità degli errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge.

Il Fatto

La ricorrente, già lettore di madrelingua straniera presso una università, aveva ottenuto con verbale di conciliazione del 1998 il riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto e, in un successivo giudizio, la condanna dell’ateneo al pagamento delle differenze retributive per il periodo fino al 31 dicembre 2008, quantificate assumendo a riferimento il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito. La relativa sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 2167 del 2013 era passata in giudicato a seguito del rigetto del nuovo ricorso per cassazione.

La lavoratrice ha quindi agito per ottenere l’applicazione del medesimo criterio anche per il periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2017, in luogo dell’assegno ad personam riconosciutole dall’ateneo. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d’appello, in parziale riforma, ha riconosciuto solo gli interessi legali sulle differenze retributive successive al 31 dicembre 2008, escludendo l’ultrattività del giudicato. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., la violazione dei principi di diritto comunitario e dell’art. 36 Cost., oltre all’errata applicazione dell’art. 26, comma 3, l. n. 240 del 2010. La Corte lo ritiene fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Il Collegio muove dal principio per cui il giudicato esterno va assimilato agli elementi normativi e la sua interpretazione segue l’esegesi delle norme, con sindacabilità in sede di legittimità degli errori interpretativi per violazione di legge, richiamando Cass. Sez. U. n. 11501 del 2008 e Cass. Sez. III n. 30838 del 2018.

Dall’ordinanza di questa Corte n. 10294 del 2016 emerge che il primo motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 2167 del 2013 fu ritenuto inammissibile: non risultava censurato il passaggio con cui il giudice di merito, a sostegno della non applicabilità della disciplina sull’estinzione del giudizio, aveva posto il contrasto dell’art. 26, comma 3, l. n. 240 del 2010 con i principi della sentenza della Corte di Giustizia CE del 26 giugno 2001, C-212/99. La decisione del 2013 è dunque passata in giudicato nella parte in cui ha espressamente escluso l’applicazione dell’art. 26 anche per il periodo successivo al 1° novembre 1994, in virtù del consolidamento della situazione antecedente.

Non è quindi conforme al canone dell’interpretazione letterale il convincimento della sentenza impugnata, secondo cui le pronunce richiamate avrebbero ritenuto inapplicabile l’art. 26 solo in relazione alla disattesa eccezione di estinzione ope legis, senza affrontare la portata sostanziale della disposizione. Trova applicazione il principio per cui, sui rapporti di durata, l’autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo, con l’unico limite della sopravvenienza che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento, principio affermato in tema di lettori da Cass. Sez. L. n. 20765 del 2018. Alla data di definizione del giudizio di rinvio la norma di interpretazione autentica era già intervenuta e la Corte di merito ne aveva inequivocabilmente escluso l’applicazione al rapporto dedotto.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al primo motivo, assorbiti gli ulteriori, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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