Giudicato su rapporto di durata e contestazione delle periodicità successive (Cass. civ. Sez. III n. 3737 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti, ove questa costituisca antecedente necessario della pronuncia sulla domanda. Quando il giudicato si è formato per mancata opposizione a decreto ingiuntivo o per sentenza di condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può contestare l’obbligo per il periodo indicato nel ricorso monitorio, ma, in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio, può contestarlo per le periodicità successive. Il giudice di merito deve verificare le ragioni della decisione e i principi di diritto posti a fondamento della sentenza di cui si invoca il giudicato, per accertarne l’applicabilità al caso concreto. Chi invoca l’efficacia del giudicato esterno deve provarne la formazione, anche in assenza di contestazioni, mediante produzione della sentenza munita dell’attestato di cancelleria ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una farmacia, aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dell’azienda sanitaria locale per il pagamento di una somma a fronte di ricette relative all’acquisto di farmaci spedite in un determinato mese, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione dell’azienda limitatamente agli interessi, riconosciuti al saggio legale e non già nella misura prevista dalla disciplina sulle transazioni commerciali. La farmacia proponeva appello, sostenendo che sul punto si era formato il giudicato per mancata impugnazione di una precedente sentenza che aveva qualificato il rapporto in termini di transazione commerciale. La Corte d’Appello rigettava il gravame, ritenendo non adeguatamente provato il giudicato. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, giudicandoli connessi, e li accoglie nei termini indicati. Il nodo giuridico riguarda l’efficacia del giudicato esterno su un rapporto di durata a esecuzione periodica, quando il rapporto sia rimasto immutato nel tempo.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione del rapporto giuridico tra le parti, ove costituisca antecedente necessario e indispensabile della pronuncia sulla domanda, richiamando Cass. n. 11572 del 2016. Su questa base osserva che, quando il giudicato si sia formato per mancata opposizione a decreto ingiuntivo o per sentenza di condanna a credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare l’obbligo per il periodo indicato nel ricorso monitorio, ma, in assenza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto, può contestarlo per le periodicità successive, come affermato da Cass. n. 12111 del 2020 e da altri precedenti richiamati (Cass. n. 15493 del 2015, Cass. n. 23918 del 2010, Cass. n. 11360 del 2010).
La Corte ribadisce altresì che il provvedimento giurisdizionale di merito, pur passato in giudicato, può non essere vincolante in altri giudizi aventi a oggetto le medesime questioni, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione e i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento, richiamando ancora Cass. n. 11572 del 2016.
Nel caso concreto, la corte di merito non ha congruamente argomentato in ordine alla ragione per cui non si tratterebbe di un unico rapporto di durata, ma di una pluralità di rapporti succedutisi con cadenza mensile, né ha svolto indagine alcuna sulle ragioni della decisione e sui principi di diritto posti a fondamento della sentenza di cui era stato invocato il giudicato, per verificarne l’applicabilità.
Quanto alla prova, la Corte ribadisce che chi invoca l’efficacia del giudicato esterno deve darne prova, anche in assenza di contestazioni, mediante produzione della sentenza munita dell’attestato di cancelleria ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., da cui risulti che la pronuncia non è soggetta a impugnazione, richiamando Cass. n. 9746 del 2017. Erroneamente, pertanto, il giudice di merito ha escluso il rilievo del certificato prodotto. Accolti i primi quattro motivi e assorbito il quinto, la Corte cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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