Giudicato sulle sanzioni non vincola Inps per i contributi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32482 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello di opposizione all’ordinanza-ingiunzione che irroga sanzioni amministrative per violazioni delle norme sul collocamento, relativi ai medesimi lavoratori e ugualmente presupponenti l’accertamento della natura subordinata dei rapporti, non sussiste rapporto di pregiudizialità. L’efficacia riflessa del giudicato verso i terzi presuppone che costoro non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto, mentre tra la potestà accertativa dell’Ispettorato del lavoro e i diritti e obblighi inerenti al rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia. Ne segue che il giudicato formatosi sull’accertamento ispettivo, ove l’Istituto previdenziale non abbia partecipato al giudizio, vale verso di esso solo come prova documentale, non potendo estendersi a chi non ha potuto esercitare il diritto di difesa.
Il Fatto
La società ricorrente, legale rappresentante incluso, agiva in giudizio per ottenere l’annullamento o la declaratoria di inefficacia del verbale unico di accertamento emesso dall’Ispettorato territoriale del lavoro e dall’Inps, la non debenza delle somme ivi pretese e l’annullamento delle cartelle esattoriali conseguenti; in subordine, la riduzione delle sanzioni. Il giudizio traeva origine dalla riqualificazione dei contratti di procacciamento d’affari in contratti di lavoro subordinato.
Il tribunale dichiarava inammissibili le domande proposte in proprio e quelle verso il Ministero del Lavoro, respingendo nel merito le pretese verso l’Inps. La Corte d’appello confermava integralmente, escludendo il difetto d’interesse verso il Ministero per essere già stata annullata l’ordinanza-ingiunzione e negando rilievo al giudicato sulle sanzioni, formatosi davanti al giudice milanese. La società ricorreva in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il quarto motivo sono esaminati congiuntamente e respinti. I ricorrenti deducevano la violazione del giudicato, per avere il giudice milanese escluso la subordinazione con sentenza definitiva, e la nullità della sentenza per motivazione apparente sul mancato collegamento tra pretesa contributiva e pretesa sanzionatoria.
La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui tra potestà accertativa dell’Ispettorato e diritti inerenti al rapporto di lavoro sussiste un rapporto di autonomia, che rende res inter alios acta il giudicato intervenuto nell’altro giudizio. L’efficacia riflessa opera verso i titolari di diritti dipendenti, non verso i titolari di diritti autonomi.
Nella specie, l’accertamento compiuto davanti al giudice milanese, pur definitivo e favorevole ai ricorrenti, si è formato senza la partecipazione dell’Istituto previdenziale, titolare di un diritto autonomo ai contributi rispetto all’Ispettorato. Estendere a quel secondo giudizio gli effetti della prima sentenza violerebbe il diritto di difesa del terzo, rispetto al quale il giudicato vale solo come prova documentale.
Il secondo motivo è inammissibile, perché la censura sul CCNL non risulta proposta nei gradi di merito e nulla emerge dalla sentenza impugnata. Il terzo e il quinto motivo sono parimenti inammissibili, in quanto contestano accertamenti di fatto riservati al giudice del merito, sia sull’inizio e cessazione dei contratti di procacciamento sia sugli indici presuntivi della subordinazione.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di lite e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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