Giudicato e terzo estraneo: nessun effetto riflesso sul diritto autonomo (Cass. civ. Sez. II n. 15830 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ma non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio. Il corollario vale anche quando il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso, poiché il giudicato non può pregiudicare chi non è stato parte e non vanti un diritto autonomo rispetto al rapporto su cui il giudicato è intervenuto. L’interpretazione dell’atto negoziale costituisce tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo. Chi agisce per l’usucapione ha l’onere di provare tutti i requisiti del possesso, compresa la sua durata per il periodo prescritto dalla legge.

Il Fatto

Un condominio agisce in giudizio nei confronti di due comproprietarie di fondi terranei prospicienti lo stabile, chiedendo l’accertamento della proprietà condominiale della fascia di terreno antistante l’edificio e la declaratoria di inesistenza di una servitù di passo carraio. Le convenute eccepiscono la piena proprietà dell’area per titolo e per diritto ereditario, quale riserva di proprietà del costruttore originario, e propongono domande riconvenzionali di servitù.

Il Tribunale accoglie la domanda del condominio, ma la Corte di appello, in riforma, la respinge e condanna il condominio alle spese del doppio grado. Il condominio ricorre in cassazione con tre motivi, dolendosi in particolare del mancato riconoscimento dell’efficacia del giudicato formatosi in un precedente giudizio, della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dell’erronea valutazione delle prove sull’usucapione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo provata la notifica nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.

Il primo motivo, con cui si invoca l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti delle convenute rimaste estranee al precedente giudizio, è infondato. Dal principio dell’art. 2909 cod. civ. si evince, a contrario, che le statuizioni non vincolano i soggetti rimasti fuori dal processo. Tale corollario è stato costantemente affermato dalla Corte anche quando il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso, come nel caso in esame.

Il secondo motivo, incentrato sul preteso travisamento del rogito contenente la clausola di riserva di proprietà del costruttore, è inammissibile. L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni dell’art. 1362 cod. civ. o per omesso esame di un fatto decisivo. Non basta estrapolare singoli brani dell’atto, occorrendo precisare in qual modo il giudice si sia discostato dai canoni ermeneutici: la critica si risolve, in realtà, nella proposta di una lettura diversa, non consentita in sede di legittimità.

Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Inammissibile sotto il profilo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., perché il giudice ha esaminato il fatto storico rilevante e sottoposto a vaglio critico le risultanze probatorie. Infondato quanto alla usucapione: chi agisce per l’accertamento della proprietà a titolo originario deve provare i requisiti del possesso, compresa la durata prescritta, secondo la regola dell’art. 2697 cod. civ.. La Corte di appello ha escluso, sulla base delle dichiarazioni raccolte e dello stato dei luoghi, la prova di un possesso utile, emergendo un uso indistinto e precario dell’area.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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