Accertamento bancario e prelevamenti: rileva l’incostituzionalità sopravvenuta (Cass. civ. Sez. V n. 9440 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972 opera nei confronti dei versamenti per la generalità dei contribuenti, mentre, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, non è più riferibile ai prelevamenti effettuati dal lavoratore autonomo. Il giudice di merito, in presenza di rilievi su prelevamenti, è tenuto ad applicare tale assetto anche ai rapporti non consolidati, non coperti da decisioni passate in giudicato. Il contribuente che intenda superare la presunzione deve offrire una prova analitica, riferita a ciascuna operazione, non essendo sufficienti contestazioni generiche.
Il Fatto
Un commercialista riceveva un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, fondato su indagini bancarie condotte sui conti del professionista. L’Ufficio contestava versamenti e prelevamenti non giustificati, un ulteriore rilievo per operazioni extraconto, una plusvalenza ritenuta non dichiarata e il maggior reddito di partecipazione nella società di cui il contribuente era socio.
La CTP accoglieva in parte il ricorso, riducendo i compensi e annullando la plusvalenza. La CTR dell’Emilia-Romagna rigettava l’appello del contribuente, senza però esaminare l’appello proposto dall’Ufficio. Di qui il ricorso per cassazione del contribuente, con tre motivi, e il ricorso incidentale dell’Agenzia.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava l’inversione dell’onere probatorio, è inammissibile. La Corte rileva che la doglianza, sotto le spoglie della violazione di legge, mira a una rivisitazione del merito, scivola in censure motivazionali e difetta di autosufficienza, non localizzando i documenti prodotti. Nel merito il motivo è comunque infondato: gli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale che non richiede i requisiti dell’art. 2729 cod. civ. e che può essere superata solo con prova analitica per ogni movimento.
Il secondo motivo è invece fondato. La sentenza impugnata non applica la Corte cost. n. 228 del 2014. Poiché gran parte dei rilievi si basava su prelevamenti, la pronuncia assume rilievo decisivo. La Corte richiama il proprio orientamento: la dichiarazione di incostituzionalità ha fatto venir meno l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti, lasciando ferma la presunzione per i versamenti, e i suoi effetti retroagiscono ai rapporti non consolidati.
Il terzo motivo, sull’omesso esame di fatti decisivi, è inammissibile e manifestamente infondato. Di fronte all’operatività della presunzione contano le poste prive di giustificazione; l’eventuale loro successivo investimento è irrilevante e nessun onere probatorio grava sull’Ufficio.
Infine, è fondato l’unico motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata non reca alcuna menzione dell’appello dell’Ufficio, non lo esamina e non decide su di esso: si configura così il vizio di omessa pronuncia. La sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame.
Nota della Redazione
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