Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il giudicato sugli accessori del credito (TAR Umbria n. 1 del 03.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza è titolare del potere di interpretare e talora integrare il precetto contenuto nella sentenza da eseguire, ma tale potere trova un limite invalicabile nel perimetro oggettivo del giudicato, non potendo statuire un quid pluris rispetto a quanto in essa contenuto. Ove il giudice del merito abbia omesso di pronunciare sulla domanda di condanna al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi, la parte che si sia vista riconoscere la sola sorte capitale è tenuta a impugnare specificamente, in via principale o incidentale, la decisione per essa sfavorevole; il difetto di impugnazione comporta acquiescenza alla statuizione, con conseguente preclusione, una volta formatosi il giudicato, di ogni intervento integrativo in sede di ottemperanza. Ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., la domanda di pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi è proponibile davanti al giudice dell’ottemperanza solo se maturate dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, aveva ottenuto dal TAR Umbria, con la sentenza n. 18/2024, l’accoglimento della domanda di restitutio in integrum economica in relazione al periodo di efficacia della sanzione disciplinare di rimozione del grado, poi annullata in sede di legittimità. La pronuncia aveva imposto all’Amministrazione il ripristino della posizione retributiva, senza però pronunciare sulla rivalutazione monetaria e sugli interessi, e non era stata impugnata.

A seguito della ricostruzione della carriera disposta dal Comando Generale, il militare aveva ricevuto la sorte capitale, ma non gli accessori. Dopo una diffida, l’Amministrazione aveva replicato che la richiesta di interessi e rivalutazione non poteva essere accolta perché non espressamente prevista dal titolo giudiziale. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza, chiedendo la declaratoria di nullità dei provvedimenti di ricostruzione economica nella parte in cui non riconoscevano la rivalutazione, dolendosi dell’elusione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla natura polisemica del giudizio di ottemperanza, di cognizione mista all’esecuzione. Il giudice può interpretare e talora integrare il precetto contenuto nella sentenza da eseguire, ma questo potere deve trovare fondamento nella complessità o genericità delle disposizioni da attuare, oppure in sopravvenienze di fatto o di diritto che impongano un più pregnante intervento integrativo.

Nel caso di specie tali presupposti non ricorrono: la sentenza azionata ha pacificamente omesso di pronunciare sulla domanda di condanna agli accessori del credito. Il Collegio richiama quindi l’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., nella sua più recente versione, che ammette la domanda davanti al giudice dell’ottemperanza solo per rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e non per quelli maturati prima, come richiesto con l’azione proposta.

La decisione si fonda sul limite oggettivo del giudicato, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata: Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 484 e TAR Lazio, Roma, sez. III, 08 agosto 2022, n. 11098. L’attività integrativa non può estendersi oltre quanto contenuto nelle sentenze da ottemperare.

Il Tribunale chiarisce poi il regime delle preclusioni: ove il giudice del merito abbia respinto la domanda di rivalutazione e interessi, od abbia omesso di statuire, il lavoratore che abbia ottenuto il riconoscimento della sola sorte capitale deve appellare specificamente la decisione sfavorevole. Il difetto di impugnazione implica acquiescenza, con preclusione anche per il giudice di appello del potere di attribuire d’ufficio o su domanda gli accessori negati in primo grado (richiamate C. Appello, sez. lav. Roma, 14 ottobre 2019, n. 3079 e Cass. Civ., sez. II, 04 dicembre 2024, n. 31032). Identica preclusione sussiste, a fortiori, quando la pronuncia sia passata in giudicato.

Ne deriva l’inammissibilità della domanda di esecuzione relativa agli accessori del credito per il resto già pagato, ostandovi la formazione di apposito giudicato interno. Il ricorso è conclusivamente respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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