Ottemperanza al giudicato sul bonus mamma e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1609 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la domanda di esecuzione del giudicato è ammissibile quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione soccombente nel suo domicilio reale e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche alle azioni esecutive in danno della pubblica amministrazione. L’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, sostituisce la spedizione del titolo in forma esecutiva, abrogata a decorrere dal 28.02.2023. Il commissario ad acta può delegare l’incarico a qualunque dirigente o funzionario idoneo, anche di altro Dipartimento, senza il limite delle proprie ordinarie attribuzioni, al fine di evitare che il riparto interno delle competenze divenga ulteriore motivo di ritardo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023, il c.d. bonus mamma, condannando il Ministero a riconoscerle la quota di contributi previdenziali trattenuta in busta paga.
Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha domandato l’ordine di ottemperanza e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito dell’azione. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.
Il titolo è stato notificato con posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non è contestato che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Sul punto la sentenza precisa che l’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni del soggetto all’interno dell’amministrazione di appartenenza e che la facoltà di delega può essere esercitata a favore di qualunque soggetto ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno degli uffici.
Quanto alle modalità di attuazione, il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o qualsiasi altro capitolo disponibile, e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Le spese di lite sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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