Giudizi a istanza di parte e limiti esterni della giurisdizione contabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 20107 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., dell’art. 362 cod. proc. civ. e dell’art. 207 cod. giust. cont. Rientrano nei limiti interni, e sono estranei a tale sindacato, gli eventuali errori in iudicando o in procedendo, senza che rilevi la gravità o l’intensità dell’errore interpretativo. Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, essendo divenuta definitiva la motivazione non attinta.
Il Fatto
Il Consorzio di bonifica ricorrente, ente pubblico territoriale, aveva convenuto davanti alla Corte dei conti l’agente della riscossione per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata o ritardata riscossione di partite iscritte a ruolo per la contribuenza consortile in un arco pluriennale, oltre che per la mancata rendicontazione dello stato degli incassi.
La Sezione giurisdizionale regionale aveva dichiarato ammissibile la domanda, ricondotta ai giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d), cod. giust. cont., ma inammissibile il ricorso per difetto del preventivo esperimento delle procedure amministrative. La Corte dei conti in grado d’appello, con diversa motivazione, ha respinto il gravame dell’ente e, nel merito, ha escluso la fondatezza delle pretese creditorie. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, dolendosi del diniego di giurisdizione contabile.
La Motivazione della Corte
La parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 360, n. 1, cod. proc. civ. e degli artt. 137 e 172, lett. d), cod. giust. cont., sostenendo che l’agente della riscossione andrebbe qualificato come agente contabile e che sussisterebbe la giurisdizione contabile in forza del rapporto di servizio con l’ente impositore pubblico. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità, osservando che la censura investe errori in iudicando o in procedendo, attinenti ai limiti interni della giurisdizione.
Le Sezioni Unite hanno richiamato il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti non è incondizionato, essendo fatta salva l’autonomia della giurisdizione del giudice contabile. Sono impugnabili solo i motivi inerenti alla giurisdizione, tra cui l’eccesso di potere giurisdizionale e l’esplicazione della funzione in materia attribuita ad altra giurisdizione.
La Corte ha ribadito che il controllo è circoscritto all’accertamento di vizi che attengano all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, richiamando la propria giurisprudenza, tra cui Cass. Sez. Un. n. 31107 del 2017 e Cass. Sez. Un. n. 15573 del 2021. L’interpretazione delle norme costituisce il proprium dell’attività giurisdizionale e resta confinata nei limiti interni.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata è sorretta da due rationes decidendi autonome: l’inammissibilità dell’azione proposta, non rientrante nelle ipotesi dell’art. 172 cod. giust. cont., e la declaratoria di infondatezza delle ragioni creditorie per difetto di prova sull’an e sul quantum. Questa seconda ratio non è stata attinta dal motivo di ricorso.
Richiamando il principio secondo cui l’omessa impugnazione di una ragione autonoma rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulle altre, la Corte ha escluso che la statuizione sul merito possa dirsi ultronea. Un eventuale vizio sul punto costituirebbe violazione dei limiti interni della giurisdizione, sottratta al controllo affidato alla Cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese nel rapporto con l’agente della riscossione.
Nota della Redazione
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